La convenzione di Magglingen è stata esaminata anche nella Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera. La Commissione non ha terminato però l’esame e lo ha rinviato ad altra seduta. Matteo Luigi Bianchi (Lega), relatore, illustrando il contenuto del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014, già approvato dal Senato, al fine di rendere il parere alle Commissioni riunite II e III, ricorda, innanzitutto, che la Convenzione è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Evidenzia che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d’Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea. Segnala peraltro che, alla fine della XVII legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento. Sottolinea che con l’espressione « manipolazione di competizioni sportive » si fa riferimento non soltanto agli « incontri » – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Osserva che l’accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Ricorda, peraltro, che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003) – ma che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Segnala inoltre che, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro « sporco » e per finanziare le loro attività, potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di corruzione e di riciclaggio. Rileva, tuttavia, che la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, e che le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio. Alla luce di tali considerazioni, dunque, rileva che l’opzione rappresentata dall’elaborazione di uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Ritiene che l’interesse per una convenzione internazionale in materia risieda, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell’adozione di princìpi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive. Osserva quindi che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame « asso cia » – sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni in questione, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, evidenzia che i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. Sottolinea che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a princìpi di buon governo. Ritiene che la Convenzione in esame rappresenti quindi uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Per quanto riguarda il contenuto del testo della Convenzione, evidenzia che esso si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell’attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41). Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, ricorda che si compone di 7 articoli. Oltre agli articoli 1 e 2 del disegno di legge che prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, segnala che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Osserva che si tratta di limitati interventi relativi a: l’individuazione dell’autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione (articolo 3 del disegno di legge); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione (articolo 4 del disegno di legge); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5 del disegno di legge). Gli articoli 6 e 7 del medesimo disegno di legge recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Osserva infine che il provvedimento è stato approvato al Senato all’unanimità e che i deputati relatori per la II Commissione Giustizia e per la III Commissione Esteri, competenti per il merito, gli hanno segnalato la sostanziale unicità di intento favorevole delle predette Commissioni. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all’esito del dibattito già nella seduta prevista per l’odierno pomeriggio. Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto sul provvedimento all’esame il cui impianto valuta favorevolmente. Auspica che il medesimo relatore voglia tenere conto della necessità di coor dinare iniziative legislative in corso sulla medesima tematica rispetto agli obblighi recati dalla Convenzione. Piero DE LUCA (PD) esprime apprezzamento per l’attività svolta dal relatore. Osserva tuttavia che l’articolo 6 del prov vedimento in titolo prevede che vi sia invarianza finanziaria, mentre rileva che la Convenzione prevede specifici obblighi per gli Stati che ne fanno parte e che sono inevitabilmente onerosi. Si domanda come tale clausola si concili con i predetti obblighi in mancanza della previsione di risorse aggiuntive e teme che, in tal modo, le previsioni della Convenzione possano restare inattuate. Invita la maggioranza a riflettere sulle misure organizzative che devono essere messe in campo per evitare che la ratifica sia un atto puramente formale e ritiene che nella proposta di parere debba essere inserito un richiamo alla necessità prevedere adeguate risorse. Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che ci si debba porre il problema di quale sia l’impatto reale conseguente al dotarsi di regole più stringenti in materia. Osserva infatti che si corre il rischio di burocratizzare le attività in questione ricordando peraltro, per restare alle complicazioni burocratiche, che le piccole associazioni sportive sono ancora in attesa di ricevere quelle risorse economiche già previste dalla normativa. In tal senso spera che la cattiva condotta da parte di pochi soggetti non pregiudichi le aspettative di quelle moltissime persone di buona volontà che animano il settore in oggetto e che quest’ultimo quindi non risulti bloccato da nuove prescrizioni. Ritiene, inoltre, che, piuttosto che agire con modalità repressive, sia più utile prevenire comportamenti non virtuosi ovvero reati attraverso la costruzione di una vera cultura dello sport da parte dei pubblici poteri. Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, in replica al deputato Pettarin, ricorda che l’esame riguarda un provvedimento di ratifica, peraltro nei limiti dei profili di competenza della Commissione che si esprime in sede consultiva. Tuttavia osserva che non gli sfugge l’importanza della predetta questione e si riserva di valutare la possibilità di inserire un richiamo ad essa nella sua proposta di parere, così come si riserva di farlo anche per la tematica relativa ai rischi di burocratizzazione sollevata dalla deputata Rossini, segnalando tuttavia che il mondo dello sport dilettantistico non è toccato dal fenomeno delle scommesse sportive. In riferimento alle osservazioni del deputato De Luca, pur concordando sull’opportunità di potere avere a disposizione maggiori risorse e ricordando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione bilancio, rimarca che la relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che quindi sono state ritenute sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente. Conclude sottolineando che altri aspetti di contenuto, eventualmente rilevanti, saranno affrontati dalle Commissioni competenti. Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l’esame del provvedimento ad altra seduta. lp/AGIMEG