Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato dalla società finlandese Veikkaus Oy contro la decisione dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che aveva negato, per gran parte dei servizi richiesti, la registrazione del marchio dell’Unione europea “FOR BETTER GAMING – VEIKKAUS”.
La controversia riguardava la domanda di registrazione del marchio per numerosi servizi legati a gioco online, scommesse e casinò online e allo sviluppo di software e servizi di intrattenimento. Secondo i giudici europei, il segno è privo di carattere distintivo intrinseco, poiché il pubblico finlandese lo percepisce come un semplice messaggio promozionale – traducibile sostanzialmente in “per un gioco migliore – scommesse/pronostici” – e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi.
Le motivazioni del Tribunale UE

Veikkaus sosteneva che il termine “Veikkaus”, già noto in Finlandia come marchio dell’azienda e registrato in passato grazie al carattere distintivo acquisito con l’uso, fosse sufficiente a conferire distintività all’intero segno. Il Tribunale ha però chiarito che il carattere distintivo acquisito attraverso l’uso non può essere preso in considerazione nella valutazione del carattere distintivo intrinseco di un nuovo marchio. Le due valutazioni, previste dal regolamento europeo sui marchi, restano infatti giuridicamente distinte.
I giudici hanno inoltre evidenziato che il semplice inserimento del termine “Veikkaus” dopo il claim “FOR BETTER GAMING“, separato da un trattino, non modifica la percezione complessiva del segno né gli conferisce originalità sufficiente a identificarne l’origine commerciale. È stata infine respinta anche la tesi secondo cui precedenti registrazioni nazionali di marchi analoghi avrebbero dovuto influenzare la decisione dell’EUIPO, ribadendo l’autonomia del sistema europeo dei marchi rispetto a quelli nazionali.
Con la sentenza, il Tribunale conferma quindi la validità della decisione dell’EUIPO di negare la registrazione del marchio per i servizi contestati, mentre ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese di giudizio. sm/AGIMEG

