Con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato la Manovra 2026. Il testo passa all’esame della Camera, dopo il via libera alla Nota di variazioni e al rinnovo della fiducia al Governo con l’approvazione, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, dell’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.
Le misure sul gioco in Manovra
Il nuovo gioco Win For Italia Team
L’Art. 36-quinquies prevede disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win For Italia Team”. “Al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato « Win For Italia Team » con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.
La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 1, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano”.
Gli altri interventi sul gioco nella Manovra
“Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2026, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”, si legge nel testo.
“Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.

