Home Attualità Manovra, FdI: diminuzione del Preu e aumento del payout per le AWP, limite di tempo per utilizzo apparecchi, e transazione per chiusura dei contenziosi ippici

Manovra, FdI: diminuzione del Preu e aumento del payout per le AWP, limite di tempo per utilizzo apparecchi, e transazione per chiusura dei contenziosi ippici

Fratelli d’Italia ha depositato tre emendamenti alla Manovra che incidono su ambiti specifici del settore giochi: il recupero delle somme legate alla “una tantum” 2014, un nuovo impianto di regole per le AWP e una procedura transattiva per chiudere il contenzioso sulle scommesse ippiche.

Definizione delle pendenze sulla “una tantum” 2014

L’emendamento a firma Ambrogio, Mennuni, Russo, Gelmetti e Nocco introduce una definizione agevolata dei debiti residui dovuti dai concessionari in base alla legge 190/2014.

Le somme ancora non versate sarebbero pagate in tre rate senza interessi (60, 120 e 180 giorni), con riduzione massima del 20%, a condizione della rinuncia ai contenziosi e dell’acquiescenza alle sentenze già emesse.

Nuovo PREU per le AWP

Un altro emendamento, presentato da Rastrelli e Gelmetti, ripropone la misura già vista in altre proposte: dal 1° gennaio 2026 il PREU sulle AWP verrebbe fissato al 19%, con payout minimo al 70%, vincite massime non superiori a 200 euro e obbligo di un limite di tempo impostato dal giocatore, da visualizzare sullo schermo.

Il testo conferma anche gli oneri stimati: 544 milioni nel 2026 e 838 milioni nel 2027.

Scommesse ippiche, FdI propone una transazione per chiudere le controversie storiche

Il terzo emendamento, firmato da Russo, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti e Nocco, autorizza ADM – sentiti MEF e MASAF – a definire in via transattiva le controversie con almeno una sentenza o lodo non definitivo.

Il riconoscimento del risarcimento ai concessionari sarebbe parametrato su tre fasce (70%, 60% e 50%), calcolate in base a un indice ricavato dal rapporto tra aggio e valore del risarcimento.

Prevista anche la rideterminazione dei minimi garantiti per gli anni 2006-2012 e la possibilità di applicare la transazione ai contenziosi ancora pendenti.

Ecco gli emendamenti integrali

Emendamento

Articolo 28

AMBROGIO, MENNUNI, RUSSO, GELMETTI, NOCCO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.
  2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.
  4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.».

 

Emendamento

Articolo 13

RASTRELLI, GELMETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

  1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.
  3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cuiall’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento. »

 

Emendamento

Articolo 28

RUSSO, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI, NOCCO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche)

  1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:
  2. a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

1)  con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

  1. b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
  2. c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:
    • 1) anno 2006: 100 per cento;
    • 2) anno 2007: 100 per cento;
    • 3) anno 2008: 85 per cento;
    • 4) anno 2009: 78 per cento;
    • 5) anno 2010: 77 per cento;
    • 6) anno 2011: 72 per cento;
    • 7) anno 2012: 60 per cento.
  1. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
  2. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.

sb/AGIMEG

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