Manovra, tutti gli emendamenti sulla proroga concessioni. Nuove date per gioco online e scommesse. Più tasse e distanziometro per Movimento 5 Stelle. Tutti i dettagli

Proroga della scadenza delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, bingo, scommesse, apparecchi da gioco e giochi numerici a quota fissa. Distanziometro inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Incremento del Preu.

Ecco tutti gli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio riguardanti il gioco:

Art.30

(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell’attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dell’articolo 1, comma 935 della legge n. 208 del 2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
  3. Le concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
  4. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
  5. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate a titolo oneroso fino al 30 giugno 2027.
  6. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
  7. Gli oneri concessori dovuti per la proroghe di cui ai commi 2,6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal “Ministero dell’Economia delle Finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli” attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3,4,5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi 2,3,4,5,6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell’anno 2023.

30.6.   Cortelazzo, D’Attis, Cannizzaro. (FI)

Art.30

(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell’attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dell’articolo 1, comma 935 della legge n. 208 del 2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
  3. Le concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
  4. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
  5. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate a titolo oneroso fino al 30 giugno 2027.
  6. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
  7. Gli oneri concessori dovuti per la proroghe di cui ai commi 2,6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal “Ministero dell’Economia delle Finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli” attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3,4,5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi 2,3,4,5,6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell’anno 2023.

30.5.   Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli. (Noi Moderati)

Art.30

(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici).

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, soprattutto alla luce dell’evoluzione delle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente, decadendo.

2.Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all’incrementato del profitto realizzato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate – per ogni concessionario – dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.

30.4.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Donno, Carmina, Sportiello. (M5S)

Al comma 1, sostituire le parole: “maggiorato del 15 per cento” con le seguenti: “maggiorato del 20 per cento”.

Conseguentemente, inserire il seguente comma: 

1-bis Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, nei limiti del 5 per cento della maggiorazione, è versato al fondo per il contrasto del consumo del suolo di cui all’articolo 127 della presente legge.

30.2.   Barzotti, Fede, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio. (M5S)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

1-bis Nell’ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.

30.1.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto, Sportiello. (M5S)

Dopo l’articolo 67, è inserito il seguente:

<<Art. 67-bis

(Incremento Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.

Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25,00 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

67.011.   Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo. (PD)

Dopo l’articolo 114 aggiungere il seguente:

Articolo 114-bis (Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

  1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
  2. Il Garante ha il compito di:
  3. a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
  4. b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l’istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudiente;
  5. c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
  6. d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;
  7. e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;
  8. f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
  9. g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall’applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;
  10. h) fornire supporto alla formazione e all’attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;
  11. i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l’ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;
  12. l) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;
  13. m) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo;
  14. n) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.
  15. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell’ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell’articolo19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  16. Il Garante dura in carica cinque anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  17. a) età non superiore ai sessantacinque anni;
  18. b) diploma di laurea;
  19. c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell’ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell’ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.
  20. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, devono rinunciare all’impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un’indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

  1. Per le finalità del presente articolo sono destinati 600.000 euro a partire dall’anno 2023 ai quali si provvede mediante aumento dell’0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2023 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.

Conseguentemente, all’articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,4 milioni.

114.012.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Donno, Carmina, Sportiello. (M5S)

cdn/AGIMEG