Il PD ha presentato tre emendamenti alla Manovra riguardanti il settore del gioco. Un emendamento a firma Tajani, Manca e Losacco, riguarda Prelievo Erariale Unico applicato agli apparecchi da intrattenimento. Dal 1° gennaio 2026, il PREU per le Awp al 23,5% e al 9,5% per le VLT.
Le maggiori entrate – stimate in 120 milioni di euro annui – verrebbero destinate a un nuovo Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) istituito presso il Ministero della Salute. Il Fondo, dotato anch’esso di 120 milioni l’anno, servirebbe a finanziare attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
Lo stesso emendamento istituisce inoltre un Osservatorio GAP presso il Ministero della Salute, che subentrerebbe ai compiti dell’attuale Osservatorio nazionale permanente sulle tossicodipendenze. Ne farebbero parte esperti designati da diversi ministeri e rappresentanti di famiglie, giovani, enti locali e associazioni.
Emendamento Manca-Parrini-Lorenzin-Misiani-Nicita-Giorgis-Valente: esclusione di sale scommesse e locali con slot dalle agevolazioni
Un altro emendamento del PD interviene sulle misure per la promozione dell’economia locale: la norma riscrive integralmente l’articolo 30-ter del DL 34/2019 e prevede contributi per riaperture, ampliamenti e ammodernamenti di attività commerciali nei comuni fino a 20.000 abitanti.
Il testo introduce però una chiara esclusione: non possono accedere ai contributi le attività che ospitano sale scommesse o locali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento AWP o VLT (art. 110, comma 6, lettere a e b).
Emendamento Tajani: Fondo per il contrasto delle ludopatie finanziato con nuovi aumenti fiscali sul gioco
Un ulteriore emendamento, firmato Tajani, propone l’istituzione di un Fondo per il contrasto delle ludopatie da 150 milioni di euro annui presso il Ministero del Lavoro, destinato a iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.
La copertura finanziaria arriverebbe da:
-
PREU AWP al 19,25%
-
PREU VLT al 6,25%
-
Ritenuta sulle vincite del Lotto all’8,25%
-
Prelievo sulla parte di vincita eccedente 500 euro portato al 12,25% (sia per giochi numerici a totalizzatore che per le lotterie istantanee e differite)
Ecco i testi integrali degli emendamenti
TAJANI, MANCA, LOSACCO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
<<Art. 30-bis
(Istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:
per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o “new slot”), l’aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme
giocate;
per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l’aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.
2. Con decreto del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.
4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico
(GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco
d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui
fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani,
nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il
fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o
rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell’osservatorio, assicurando la
presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle
tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all’Osservatorio GAP
di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le
entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di
variazione al bilancio.>>
MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE
Dopo l’articolo inserire il seguente:
<<Art. 98-bis
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi)
1. L’articolo 30 – ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 30-ter
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi)
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2026 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2,
primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla
riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti
nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al
tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse
dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre
esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente
interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture,
conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque,
di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la
riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le
richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro.
Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura
proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese
ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’Interno
delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono
sottoposti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono
riacquisiti alla dotazione del Fondo.
Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi
comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1,
procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al
comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il
possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla
dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non
sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.>>
Conseguentemente, all’articolo 132, comma 2, sostituire le parole: “100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” con le
seguenti: “80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”
TAJANI
Dopo l’articolo 91, è introdotto il seguente:
<< Art. 91 bis
(Fondo per il contrasto delle ludopatie)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a
partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività
necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere
all’individuo e alla sua famiglia.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede:
la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del teso unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;
la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;
la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del
8,25 per cento;
il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento;
il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del diretto generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.
sb/AGIMEG

