Lotto, Tar Lazio “Se il ricevitore non ha versato i proventi, l’Amministrazione non può revocare automaticamente la concessione”

IL ricevitore del Lotto non può essere ritenuto responsabile per il ritardo nel versamento dei proventi del gioco, se questo è dipeso unicamente da “cause tecniche interne imputabili alla Banca”. E’ quanto ha affermato il Tar Lazio in una sentenza con cui ha annullato il provvedimento con cui la Direzione Territotriale della Regione Sicilia dei Monopoli di Stato aveva disposto la revoca della concessione e l’incameramento della concessione. “Non v’è dubbio che l’inadempimento” osserva il giudice nella sentenza, “sia dipeso proprio da cause imputabili solo ed esclusivamente” alla filiale della banca. Oltretutto, sottoliena il Tar “la revoca della concessione non costituisce affatto un atto dovuto” come dimostra “Proprio la condotta tenuta dall’Amministrazione”. La convenzione di concessione prevede infatti che ““il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento comporta la revoca della concessione”. Determinante quindi il ruolo della diffida, l’Amministrazione infatti è tenuta a verificare “l’imputabilità, in capo al titolare della ricevitoria, dell’inadempimento dell’obbligazione principale”. lp/AGIMEG