Dl Ristori, Damiani chiede di portare il preu sulle slot al 21,85% e la tassa sulle vincite del 10eLotto al 12%

Prelievo erariale unico al 21,85% per le slot e tassa sulle vincite del 10eLotto al 12%. Sono alcune delle modifiche che intende apportare il sen. Dario Damiani (FI-UDC) con un emendamento dal decreto Rilancio. Di seguito il testo:

1. Per l’anno 2020 la base imponibile dell’Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all’articolo 14-bis del Dpr 640/72 e` ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell’anno 2021. Il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui all’articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 e` sospeso per l’anno 2020. Il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l’anno 2020 dovra` avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10 lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari e` fissata al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021.
2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e` versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e` versata entro il 31 dicembre 2021. La modalita` di determinazione dell’Imponibile medio forfettario e` determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.
3. A far data dal 1º gennaio 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del Tulps e` fissata nel 21,85% delle somme giocate».

lp/AGIMEG