Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un ricevitore che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento recante la revoca della licenza della rivendita tabacchi, la chiusura con effetto immediato e la restituzione del titolo autorizzatorio. Nelle motivazioni il Tar evidenzia che “il provvedimento impugnato richiama il precedente atto sfavorevole con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva revocato la concessione della ricevitoria del lotto annessa alla rivendita di tabacchi (per irregolarità riscontrate nella relativa gestione)”. Inoltre l’amministrazione ha rilevato che il ricorrente “non risulta più affidabile … e pertanto non meritevole della fiducia che è connessa ad un atto di concessione che, per sua natura, ha carattere intuitu personae”. In altre parole, “ritiene il Collegio che la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS (nel caso in esame per mancato o ritardato versamento dei proventi del predetto gioco) (…) integri una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di gestione”. lp/AGIMEG