Lotto, per Tar Lazio “revoca della concessione soltanto se in costanza di un trend negativo”

“E’ necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto della provincia di Caserta che aveva impugnato il provvedimento di revoca della concessione per non aver raggiunto nei due anni precedenti la soglia minima di raccolta di 25.530,53 l’anno. Per il Tar “il provvedimento di revoca è stato adottato in data 28 aprile 2015, oltre il dies ad quem del 31 marzo 2015, e, inoltre, la parte ricorrente ha comprovato che alla data del provvedimento impugnato era in atto un trend positivo, che avrebbe potuto portare a superare il limite annuo di raccolta prescritto (….). La revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo; in ragione della sequenza temporale prevista ove venga superato il termine del 31 marzo, ivi previsto, l’amministrazione non può più fare riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso; la ricorrente ha rappresentato che nei primi tre mesi del 2015 la raccolta delle giocate è aumentata, al punto che, in proiezione, a fine anno dovrebbe essere superato il livello di redditività minima”. lp/AGIMEG