“Per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto stipulato tra le parti la revoca della concessione costituisce l’effetto dell’omesso versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale viene intimato l’adempimento”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso di un esercente di Catanzaro che ha omesso per più volte il pagamento di proventi del gioco del Lotto. “Le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario” si legge. La ripetuta mancanza del ricorrente “relativa ad importi cospicui e verificatasi nei mesi immediatamente successivi all’inizio della gestione e, quindi, sin dal suo avvio, ha inevitabilmente fatto venire meno il rapporto fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio”. lp/AGIMEG