Le rivendite speciali di tabacchi – e le annesse ricevitorie del Lotto – servono a “soddisfare esigenze di pubblico servizio” in una serie di luoghi specifici, tra cui “le stazioni ferroviarie nell’ambito delle quali viene offerto un servizio all’utenza ferroviaria”. Questo servizio “non deve estendersi alla utenza generale della zona circostante per non interferire con la rete ordinaria delle rivendite di generi di monopolio”. Lo ribadisce la Quarta Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da una tabaccheria aperta in una stazione ferroviaria campana. I Monopoli avevano revocato la conncessione alla rivendita, dopo un’ispezione infatti avevano rilevato che l’esercizio aveva due accessi, non solo quello all’interno della stazione, ma anche un altro che permetteva di entrare e uscire da una piazza. La rivendita ha provato a difendersi sostenendo che il secondo accesso fosse stato aperto provvisoriamente, solo pe rconsentire di effettuare dei lavori che impedivano di usare quello all’interno della stazione. I Monopoli hanno tuttavia disposto una seconda ispezione rilevando “in modo inequivocabile la sussistenza di una scala interna che mette in comunicazione attraverso una porta il locale a cui si accede dai binari (sede originaria della rivendita) con il locale adibito a bar che preserva l’accesso sulla pubblica viabilità e già adibito, senza autorizzazione, alla vendita dei generi di monopoli”. Il Consiglio di Stato ricorda quindi che per costante giurisprudenza “ha sempre sottolineato la eccezionalità della istituzione – delle rivendite speciali, NdR – e il carattere di sussidiarietà rispetto all’istituzione delle rivendite ordinarie o alla concessione del patentino”. Inoltre, sottolinea che “l’articolata normativa che disciplina la materia dell’istituzione delle rivendite di generi di monopolio mira ad assicurare la razionale distribuzione della vendita sul territorio, al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra la protezione di interessi economici connessi alla liberalizzazione del mercato e la protezione della tutela della salute, che sarebbe messa in pericolo da un’offerta sproporzionata rispetto alla domanda”. Le norme che disciplinano l’apertura delle rivendite all’interno delle stazioni ferroviarie “si presentano come norme speciali, coerenti con i valori protetti dal sistema” lp/AGIMEG