DL Fisco e Lavoro, 56 milioni l’anno per finanziare la lotteria degli scontrini

Il decreto Fisco e Lavoro rifinanzia il Fondo per le spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, e prevede che le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria vengano coperte con le risorse del Fondo. Al Fondo vengono destinati 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, e come si evidenzia nella Scheda di Lettura il decreto stabilisce che:

un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia destinato all’attribuzione dei premi della lotteria;
un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 sia attribuito alle amministrazioni che sostengono i costi per le spese amministrative e di comunicazione.

Per quanto riguarda la gestione del Fondo, il decreto Fisco e Lavoro prevede che

le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini siano a valere sulle risorse del Fondo stesso;
le suddette spese sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio 2020 (non più, quindi, a decorrere dal 2020);
viene abrogata la disposizione inerente alla possibilità di conferire sei incarichi di collaborazione.
La novella recata dal comma 3, pertanto, prevede che l’affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, d’intesa con il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sia limitato all’esercizio 2020.

La lotteria dei corrispettivi è stata istituita con la legge di bilancio 2017. Nella scheda di lettura si ricorda che vi partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Si rammenta che i commi 1095 e 1096 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) novellano la disciplina della lotteria dei corrispettivi limitando la partecipazione alla lotteria ai soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Ai fini dello svolgimento della lotteria, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l’Agenzia delle entrate.

L’avvio della lotteria è stato fissato (dopo alcune proroghe) al 1° febbraio 2021 dall’art. 3, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”, convertito dalla legge n. 21 del 2021).

La data di avvio della lotteria era stata fissata al 1° gennaio 2021 dal citato D.L. n. 119/2018. La proroga al 1° febbraio 2021 disposta dal D.L. n. 183 si è resa necessaria, secondo la relazione illustrativa annessa al provvedimento, per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.

In particolare, il comma 9 dell’art. 3, D.L. n. 183/2020, sopra richiamato, novellando il comma 544 della legge di bilancio 2017, aveva previsto che il provvedimento, ivi previsto, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, dovesse essere emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. A tale provvedimento è demandata la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria.

Inoltre, il comma 10 dell’art. 3 ha modificato il citato comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l’avvio della lotteria.

Per l’avvio della lotteria il 1° febbraio 2021 e le principali indicazioni sulle modalità di partecipazione e sui premi, cfr. il Comunicato stampa del 30 gennaio 2021. lp/AGIMEG