E’ stato istituito dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Si tratta delle istruzioni complete per la fruizione del nuovo credito d’imposta sull’adeguamento alla Lotteria degli Scontrini istantanea degli strumenti di memorizzazione, ossia i registratori di cassa dei negozi. Quello pubblicato è infatti il codice tributo per utilizzare il tax credit 2023 in compensazione con F24. Si tratta del credito d’imposta concesso dal DL Aiuti quater agli operatori IVA che nel 2023 adeguano gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica al Fisco dei corrispettivi giornalieri.
“L’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, prevede che, ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo, alle condizioni ivi previste, per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta in argomento. In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Il credito di imposta in argomento non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”, si legge nella risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. cdn/AGIMEG