La questione riguarda il rifiuto di una Questura all’inserimento, nel contratto di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, della condizione sospensiva in virtù della quale il contratto diviene efficace soltanto se e quando la Questura rilascia al soggetto subentrante la licenza ex art. 88 del TULPS.
Tale condizione sospensiva – si legge in una nota As.Tro – serve, da un lato, a garantire la continuità operativa (in capo al cedente) e, quindi, l’avviamento commerciale dell’attività nel periodo intercorrente tra la richiesta della licenza da parte del cessionario e il rilascio della medesima e, dall’altro, a salvaguardare l’investimento economico sostenuto dal cessionario dalle conseguenze che al medesimo deriverebbero dall’eventuale diniego della licenza.
In assenza della condizione sospensiva l’effetto traslativo dell’azienda si produce immediatamente con la sottoscrizione dell’atto di cessione e, quindi, in attesa del rilascio della licenza all’acquirente il cedente è costretto a chiudere l’attività.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’acquirente, per qualsiasi ragione, non dovesse ottenere la licenza ex art. 88 del TULPS, lo stesso si ritroverebbe nella condizione di essere titolare di un’attività che non può esercitare.
Il problema non potrebbe essere risolto neanche attraverso un accordo (tra cedente e cessionario) che prevedesse, per l’ipotesi di mancato rilascio della licenza al cessionario, il recupero della titolarità dell’azienda da parte del cedente, il quale, infatti, per effetto del perfezionamento immediato dell’atto di cessione d’azienda (conseguente, per l’appunto, all’assenza della condizione sospensiva) ha dovuto, nel frattempo, restituire la sua licenza ex art. 88 del TULPS.
Vista la rilevanza della questione – conclude l’associazione -, AS.TRO è intervenuta scrivendo alla Questura interessata al fine di ottenere maggiori chiarimenti e di avviare un confronto costruttivo per la soluzione della vicenda. AS.TRO provvederà a tenere aggiornati i propri iscritti sull’evoluzione della vicenda. cdn/AGIMEG

