“Quando parliamo di ravvedimento operoso, parliamo normalmente di un ravvedimento spontaneo, quindi un’attività di liquidazione delle imposte con il contribuente che si ravvede per avere delle sanzioni agevolate. Questo caso è applicabile in toto al settore dei giochi, escludendola se successiva all’avviso di accertamento“. Lo ha chiarito Cinzia Leonzio, capo reparto Scommesse e Gioco a Distanza – Sezione Giochi e Tabacchi dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, durante il seminario “Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di gioco“.

“L’istituto – ha proseguito Leonzio – si è snaturato nella sua essenza, perché se si introduceva un ravvedimento spontaneo ma poi anche un’attività ispettiva, non si può più parlare di un comportamento spontaneo perché l’amministrazione si è mossa individuando qualche eventuale illegalità. La riduzione può andare dal 25% al 30% del tributo, ci sono riduzioni anche in caso di ritardo lieve (entro i 15 giorni) e altre in base alla casistica”.
L’intervento è proseguito discutendo su altri tipi di istituti. “La circolare della Direzione Giochi del 2024 dice che si può applicare l’articolo 6-bis sul contraddittorio preventivo, il contribuente può muovere un’istanza di accertamento con adesione. I settori coinvolti sono quelli delle scommesse e degli apparecchi di intrattenimento. Gli atti inclusi sono avvisi di accertamento per imposta evasa, ci sono 60 giorni per il contribuente per avanzare l’istanza. Ci sono stati dei casi in cui ho dato seguito ad accertamento con adesione. L’istituto è deflattivo in trattazione, può essere attuato nei casi in cui il contribuente abbia degli elementi in proprio possesso tali da mettere in discussione la pretesa tributaria”.
“In materia di imposta unica, si calcola sulla base di criteri forfettari partendo dai centri trasmissione dati. Spesso ci siamo trovati a constatare la raccolta non autorizzata e da lì siamo andati a ritroso per i cinque periodi di imposta precedenti, quindi all’indietro fino a cinque anni” ha concluso Leonzio. sm/AGIMEG

