Home Focus Legge sul gioco Regione Lazio in Gazzetta Ufficiale. Tra le modifiche la proroga del distanziometro al 28 agosto 2022

Legge sul gioco Regione Lazio in Gazzetta Ufficiale. Tra le modifiche la proroga del distanziometro al 28 agosto 2022

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 del Lazio “Disposizioni collegate alla legge di stabilita’ regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” nel testo le Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)».

“Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 6: 1) al comma 2-bis, dopo le parole: «mappatura, da aggiornare annualmente,» sono inserite le seguenti: «delle attivita’ commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’art. 2 e»; 2) dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’art. 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’art. 4, comma 1.»; b) al comma 2 dell’art. 11-bis, la parola: «diciotto» e’ sostituita dalla seguente: «trenta»; c) dopo il comma 1 dell’art. 13, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualita’ 2022 e 2023, e’ derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualita’, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». 1-ter Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2-bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente.»”. cdn/AGIMEG

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