Legge sul gioco Regione Lazio in Gazzetta Ufficiale. Tra le modifiche la proroga del distanziometro al 28 agosto 2022

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 del Lazio “Disposizioni collegate alla legge di stabilita’ regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” nel testo le Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)».

“Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 6: 1) al comma 2-bis, dopo le parole: «mappatura, da aggiornare annualmente,» sono inserite le seguenti: «delle attivita’ commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’art. 2 e»; 2) dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’art. 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’art. 4, comma 1.»; b) al comma 2 dell’art. 11-bis, la parola: «diciotto» e’ sostituita dalla seguente: «trenta»; c) dopo il comma 1 dell’art. 13, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualita’ 2022 e 2023, e’ derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualita’, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». 1-ter Agli oneri derivanti dall’art. 4, comma 2-bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente.»”. cdn/AGIMEG