Legge di Stabilità: Norme giochi sotto la lente del Servizio Studi. Per i CTD stimata raccolta di 2,5 miliardi, ma su lotta al match-fixing “verificare compatibilità con diritto UE”

La  Legge di Stabilità “provvede a disciplinare una situazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni in relazione ad alcune agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. totem (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a bookmakers e
casinò off-shore, con sedi all’estero (sia in paesi UE che in paradisi fiscali), che – per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia di libera concorrenza e prestazioni di servizi – ritengono di poter esercitare attività di
raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all’erario. Al riguardo si veda la risposta del Governo in Commissione Finanze della Camera dei
deputati all’interrogazione Busin del 17 settembre 2014, nella quale si stima che la rete parallela sia attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa 7.400. Gli importi delle scommesse  raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro”. E’ quanto si legge nel Servizio Studi dei tecnici di Bilancio della Camera, che hanno esaminato il testo della Legge di Stabilità, che contiene anche numerose norme sui giochi. Il provvedimento licenziato dal governo infatti prevede una stretta su CTD e slot illegali, e un aumento del preu sugli apparecchi da intrattenimento. I tecnici di Bilancio analizzano ogni norma introdotta, approfondendone il contenuto.

Sempre in tema di CTD, proseguono i tecnici: “Ai sensi dell’alinea del comma 20, sono destinatari delle disposizioni in
esame quelle persone che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.La disposizione precisa, al riguardo, che, essendo il contratto di gioco
perfezionato in Italia, è regolato dalla legislazione nazionale, e conseguentemente richiama una serie di disposizioni legislative che trovano applicazione, a decorrere dal 2015, nei confronti dei titolari dell’esercizio e del punto di raccolta (delle scommesse), indicando, in caso di violazione la conseguente sanzione”. L’introduzione “delle nuove disposizioni punterebbe altresì – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, per motivi di ordine pubblico e sicurezza – a intercettare e contrastare il fenomeno del c.d. match fixing, ossia l’organizzazione di scommesse illegali al fine di predeterminare il risultato di un evento sportivo. Su tale previsione sarebbe opportuno verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione europea, anche in relazione alla congruità del richiamo espresso ai motivi di ordine pubblico e di sicurezza”, precisa il Servizio Studi.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, “la logica della forfetizzazione della base imponibile (norma che prevede il pagamento delle imposte per chi offre gioco senza licenza italiana, ndr) sarebbe particolarmente adatta a tali operatori, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedirebbe di ricostruire la raccolta realizzata, dato che i soggetti in questione
dichiarano di essere stabiliti all’estero, dove affluiscono le giocate effettuate”, spiegano i tecnici.

Per quanto concerne l’inasprimento del preu sugli apparecchi, “per le newslot il comma in esame aumenta il PREU dal 13 per cento (come già previsto a decorrere dal 2015) al 17 per cento, mentre la quota destinata alle vincite (pay-out) viene ridotta dal 74 al 70 per cento. Analogamente per le videolottery il PREU aumenta dal 5 al 9 per cento della raccolta, mentre il pay-out minimo scende dall’85 all’81 per cento. Il comma 22 destina le maggiori entrate conseguenti all’aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall’articolo 1, comma 431, della  legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). Nel bilancio a legislazione vigente 2015 le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono allocate sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 331,5 milioni per il 2015 e 18,5 milioni sia per il 2016 che per il 2017. Si segnala, peraltro, che l’articolo 45, comma 2, del testo in esame dispone  l’azzeramento di tali disponibilità di bilancio. Viceversa l’articolo 17, comma 19,
incrementa la dotazione del Fondo di 3.300 milioni di euro per l’anno 2015. L’utilizzo di  tali risorse viene subordinato alla verifica sul rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non può avvenire prima del mese di ottobre”, si legge nel dossier.

Nel Dossier si parla anche delle disposizioni per la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco. In particolare “il  comma 23 dispone che il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi del tipo newslot, ovvero qualsiasi apparecchio che sia comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, che non risultino collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni” sia soggetto a sanzioni. Il decreto direttoriale in vigore, “prevede che tale base imponibile sia pari ad euro 560 per ogni giornata lavorativa”. “Il comma 24 precisa che, in caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario sopra richiamato è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio. Inoltre il comma 25 stabilisce che per ciascun apparecchio indicato al precedente comma 23, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro”. Al riguardo, i tecnici della Camera ricordano che il “decreto-legge n. 158 del 2012 già prevede il divieto di messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio. La disposizione, tuttavia, non prevede
alcuna sanzione”. im/AGIMEG