La VI Commissione Finanze della Camera ha respinto i sei subemendamenti PD presentati all’emendamento della relatrice Mariangela Matera (FdI) al disegno di legge che interviene sulla legge delega per la riforma del fisco che prevede una nuova proroga fino ad agosto 2026 per il riordino del gioco fisico.
Con l’approvazione dell’emendamento della Relatrice al testo che apporta modifiche alla Legge Delega, è stato inserito un comma che “sostituisce il principio della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita” con il criterio di “revisione” dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, nonché il principio di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza”, specifica la documentazione per l’attività consultiva della I Commissione Affari Costituzionali.
Ecco il testo integrale della proposta emendativa approvata alla Camera:
PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA DALLA RELATRICE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei »;
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all’articolo 15, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), numero 1), la parola: « diminuzione » è sostituita dalla seguente: « revisione »;
2) alla lettera m), dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e dopo la parola: « gioco » sono soppresse le seguenti: « a distanza »;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) all’articolo 21, comma 1, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2026 ».
1.6. La Relatrice.
Qui i subemendamenti respinti:
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sopprimere il capoverso numero 1).
0.1.6.1. Tabacci, Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), sostituire la lettera b-bis) con la seguente: b-bis) all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: « quale garanzia di tutela della fede » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. »; 2) al comma 2, lettera a), l’alinea è sostituita dalla seguente: « a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile: » 3) al comma 2, lettera a), il numero 1), è sostituito dal seguente: « 1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria »; 4) al comma 2, lettera a), al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale »; 5) al comma 2, lettera a), il numero 3) è sostituito dai seguenti: « 3) Semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi; 3-bis) Istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell’assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori; » 6) al comma 2, lettera m), dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e dopo la parola: « gioco » sono soppresse le seguenti: « a distanza ».
0.1.6.2. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari. (Inammissibile, ad eccezione della lettera b-bis), numero 3), capoverso numero 1)
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sostituire il capoverso numero 1), con il seguente: 1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria; ».
0.1.6.3. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all’articolo 32 della Costituzione.
0.1.6.4. Toni Ricciardi, Merola, D’Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria, Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: « 1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività; ».
0.1.6.5. Stefanazzi, Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.
Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute. Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili ».
0.1.6.6. D’Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari. (Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)
cdn/AGIMEG