Home Attualità Legge di Bilancio: al via discussione degli emendamenti. Dalla riduzione del Preu per le awp all’estensione del divieto di pubblicità e l’incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi. Ecco tutti i testi in discussione

Legge di Bilancio: al via discussione degli emendamenti. Dalla riduzione del Preu per le awp all’estensione del divieto di pubblicità e l’incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi. Ecco tutti i testi in discussione

Senato della RepubblicaSenato della Repubblica

E’ in corso in 5a Commissione Bilancio al Senato, da martedì 11 novembre, l’esame del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, con relatori Claudio Borghi, Liris, Borghese e Damiani. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 14 novembre, mentre le audizioni preliminari in Commissioni congiunte 5a Senato – V Camera dal 3 al 6 novembre.

Ridefinire l’Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell’azzardo; report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente sul gioco; dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco; estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco; obbligo di un limite di tempo impostato dal giocatore e PREU sulle AWP al 19% con payout minimo al 70%; definizione delle pendenze del versamento una tantum e delle controversie in materia di scommesse ippiche; misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento; istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico; incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi; modifiche al PREU ed al Pay-out; definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche; misure in materia di gioco d’azzardo patologico. Questi gli argomenti al centro delle proposte emendative e degli ordini del giorno presentati dai senatori.

Ecco i testi integrale degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati dai Gruppi politici:

G/1689/30/5 MAIORINO, PIRRO (M5S)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 », premesso che: non vi sono ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d’azzardo tali da indurre all’abrogazione dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell’azzardo, per altro Organo Consultivo del Ministro della Salute, impegna il Governo: a ridefinire l’Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi: monitorare il fenomeno su panorama nazionale, verificare e monitorare i Piani Regionali di Prevenzione uniformandone programmazione ed attuazione, produrre report di buone prassi ed efficacia evidencebased cui dare continuità nei territori regionali; a istituire un organo omologo che si occupi di Dipendenze Digitali, cui connettere periodicamente l’Osservatorio, al fine di monitorare in modo più efficace il gambling online; ad istituire un organismo di monitoraggio che approfondisca la tematica dei costi sociali azzardo-correlati e definisca un più reale rapporto costi/benefici per le casse dello Stato.

G/1689/31/5 MAIORINO, PIRRO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 », premesso che: ogni anno il percorso di accesso ai dati relativi all’entità ed alla modalità di raccolta, vincita e spesa su territorio nazionale determinati dal gioco d’azzardo è sempre più intricato; i dati del 2023 sono stati divulgati solo a metà anno 2024. Stessa cosa è avvenuta nel 2025 per l’anno precedente. Avere contezza dell’importo e delle modalità di azzardo sui vari territori comunali permette l’elaborazione di strategie locali mirate alla riduzione del fenomeno del DGA e la sinergia con la rete del terzo settore per interventi calibrati di protezione delle fasce più fragili della popolazione, impegna il Governo a supportare la redazione di report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente, redatti sfruttando i sistemi telematici di registrazione e elaborazione dei dati.

G/1689/32/5 MAIORINO, PIRRO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 », premesso che: i dati di diffusione dell’azzardo da anni mostrano situazioni limite, di territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro capite fuori media; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come « normalizzato » il dato dell’accesso dei minori all’acquisto di forme di azzardo, impegna il Governo a dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d’azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l’eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell’Agenzia delle Entrate e prevenire l’immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all’interno del gioco d’azzardo legale.

99.0.176

LOTITO (FI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»

13.0.6 RASTRELLI, GELMETTI (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 13-bis. 1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso. 3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento. ».

24.0.3 BEVILACQUA, TURCO, PIRRO, DAMANTE (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 24-bis. (Estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d’azzardo) 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: “le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” sono inserite le seguenti: “, i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, così come altri servizi di infotainment, nel caso in cui essi richiamino, tramite il nome o altri elementi, anche grafici, siti di giochi, scommesse o gioco d’azzardo” ».

28.0.2 (testo 2) AMBROGIO, MENNUNI, RUSSO, GELMETTI, NOCCO (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 28-bis. (Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche) 1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera. 2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento. 4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.. 5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, an che di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato: a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi: 1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto; 2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto; 3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali; c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti: 1. anno 2006: 100 per cento; 2. anno 2007: 100 per cento; 3. anno 2008: 85 per cento; 4. anno 2009: 78 per cento; 5. anno 2010: 77 per cento; 6. anno 2011: 72 per cento; 7. anno 2012: 60 per cento. 6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione. 7. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato »

28.0.4 TESTOR, DREOSTO (Lega)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: « Art. 28-bis. (Misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento) 1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso. 3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento. ».

29.0.2 MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI (AVS)

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente: « Art. 29-bis. (Giochi-Modifiche al PREU ed al Pay-out) 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente: “Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e all’60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” »senato repubblicasenato repubblica

30.0.28 TAJANI, MANCA, LOSACCO (PD)

Dopo l’articolo inserire il seguente: « Art. 30-bis. (Istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue: a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o “new slot”), l’aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate; b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l’aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate. 2. Con decreto del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo. 3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4. 4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. 5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell’osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all’Osservatorio GAP di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio. ».

34.0.15 MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI (AVS)

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente: « Art. 34-bis. (Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali. 2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

64.0.81 BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, PIRRO (M5S)

Dopo l’articolo inserire il seguente: « Art. 64-bis. (Campagne di sensibilizzazione e informazione sull’utilizzo distorto dei dispositivi digitali) 1. Il Ministro della Salute e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, d’intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall’uso smodato o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi. 2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero della Salute e con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, organizza corsi di formazione per docenti e genitori nonché incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete inter- net. 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

91.0.2 TAJANI (PD)

Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente: « Art. 91-bis. (Fondo per il contrasto delle ludopatie) 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del teso unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del 8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento; e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento. 3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministero della salute entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione del presente articolo ».

91.0.6 CROATTI, PIRRO, DAMANTE (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 91-bis (Misure in materia di gioco d’azzardo patologico) 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di intervento per la lotta e la prevenzione alla azzardopatia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di riparto del fondo. 3. È vietata la promozione del gioco d’azzardo, in qualsiasi forma e modalità. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro. 4. Per promozione del gioco d’azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d’azzardo, inclusa: la pubblicità di giochi d’azzardo compresa quella capziosa di portali pseudo sportivi che contengano nel nome termini che riportano al mondo delle scommesse (es. poker, bet, casinò, vegas); l’offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d’azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d’azzardo. 5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

91.0.7 CROATTI, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l’articolo inserire il seguente: « Art. 91-bis. (Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo) 1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare la relativa autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

91.0.8 MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l’articolo inserire il seguente: « Art. 91-bis. (Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi) 1. Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all’avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2026. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo e sono altresì determinate le caratteristiche del percorso terapeutico al quale possono partecipare, con i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i minori a carico dei quali siano stati accertati patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

91.0.9 MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: « Art. 91-bis. (Misure in materia di informazione sui rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di dispositivi digitali e di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie e disturbi connessi al loro uso improprio) 1. Al fine di favorire percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, nonché promuovere campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall’uso smodato o distorto di tali dispositivi, è autorizzata una spesa di 600 mila euro annui, a decorrere dall’anno 2026, da destinare a progetti coordinati dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito per l’organizzazione di percorsi terapeutici destinati ai minori a carico dei quali siano stati accertati patologie o disturbi collegati all’uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, nonché corsi di formazione per docenti e genitori e incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi e sui rischi collegati alla navigazione nella rete internet. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

99.0.172 LOTITO (FI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: « Art. 99-bis. 1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un’aliquota del prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all’esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso. 3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, per la parte residua, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della raccolta conseguente all’incremento del payout minimo al 70 per cento. »

28.0.3 RUSSO, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI, NOCCO (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 28-bis. (Definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato: a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi: 1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto; 2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto; 3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali; c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti: 1) anno 2006: 100 per cento; 2) anno 2007: 100 per cento; 3) anno 2008: 85 per cento; 4) anno 2009: 78 per cento; 5) anno 2010: 77 per cento; 6) anno 2011: 72 per cento; 7) anno 2012: 60 per cento. 2. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione. 3. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato ».

98.0.7 MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE (PD)

Dopo l’articolo inserire il seguente: « Art. 98-bis. (Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) 1. L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: “Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli eser- cizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’articolo 158 del TUEL, con ca denza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo. 4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori. 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre nor- mative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.” ». Conseguentemente, all’articolo 132, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 » con le seguenti: « 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 ».

98.0.61 DAMANTE, PIRRO (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: « Art. 98-bis. (Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) 1. L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: “1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.”. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli eser- cizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo. 4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori. 5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 7. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

cdn/AGIMEG

Exit mobile version