La Legge annuale mercato e concorrenza 2022 prevede all’articolo 11, la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, “dell’operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato”.
E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.
“In particolare, dette disposizioni hanno consentito, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni”. Tra gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in questione sono annoverati anche gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
“La delibera dell’Assemblea del Comune di Roma (DAC) 17 aprile 2018, n. 47 (“Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica”) e ss. mod. e int., prevede tre ambiti territoriali caratterizzati da diversa disciplina, al fine di “conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Società Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare”. Nella Città storica è consentita (art. 4) l’apertura di esercizi di vicinato, alimentari e non, e di laboratori artigianali; non sono previste attività “tutelate” o “vietate”. All’interno della Città Storica, le attività commerciali sono classificate in “tutelate”, individuate dall’art. 8 e condotte in via esclusiva, ovvero condotte in locali destinati esclusivamente all’esercizio di detta ed unica attività, per le quali è sancita una speciale regolamentazione inerente la chiusura e l’attivazione successiva di nuovi esercizi, e “vietate” (art. 11), che vanno – a titolo di esempio – dal commercio all’ingrosso alle sale giochi, dall’autolavaggio ai sexy shop. Nell’area del sito Unesco, è consentita solo l’apertura di attività tutelate (e cioè di una delle attività di cui all’articolo 8 condotte in via esclusiva), tra le quali, per quanto qui interessa, laboratori artigiani (ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina), vendita di oggetti di antiquariato, galleria d’arte, “Negozi Storici” (si tratta degli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le parti di qualità e di particolare pregio nelle strutture alberghiere e le imprese artigianali che hanno svolto per più di cinquant’anni nello stesso locale, ovvero in uno analogo per posizione e significato storico-ambientale, un’attività di vendita al dettaglio e produzione e vendita al dettaglio inerente lo stesso genere merceologico), vendita di prodotti di alta moda o di prêt à porter, vendita di elementi di arredo, articoli da regalo, vendita di tessuti, filati e passamaneria, vendita specializzata di articoli di ferramenta esercitata in via esclusiva, profumeria, vendita di prodotti provvisti esclusivamente del marchio di certificazione di commercio equo e solidale, ciclofficina, vendita di prodotti ecologici e biologici, parafarmacia16. Il regolamento è stato oggetto di vari ricorsi, ma la giurisprudenza amministrativa (vedi T.A.R. Lazio Roma, sentenza 3 maggio 2019, n. 5581) sembra ferma nel ritenere, anche sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale (cfr. infra), che la potestà normativa dell’Ente locale, a seguito della introduzione della disciplina sulle liberalizzazioni conserva la possibilità di introdurre specifiche limitazioni all’apertura, al trasferimento ed all’esercizio di attività commerciali, quando ciò sia necessario a tutela di particolari esigenze di protezione di caratteristiche locali di natura sanitaria, artistica, culturale ed urbanistica”, conclude. cdn/AGIMEG