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Caso Lazio-Kaiyunsports.news: la delibera Agcom

Agcom su sponsorizzazione Kaiyunsport.news e LazioAgcom su sponsorizzazione Kaiyunsport.news e Lazio

L’annuncio del nuovo sponsor della Lazio ha suscitato pareri contrastanti. Stiamo parlando di Kaiyunsports.news, diventato sleeve sponsor della società biancoceleste. Il caso era stato sollevato in quanto il sito, ufficialmente di informazione sportiva, è un nome associato all’industria internazionale delle scommesse online (Kaiyun Sports).

Ricordiamo che la Lazio era già stata coinvolta nel caso Polymarket. Dopo la sponsorizzazione da parte dell’azienda impegnata nel settore dei prediction market, si era scatenata una polemica anche politica perché Polymarket appariva a tutti gli effetti un sito di scommesse, ma privo di concessione italiana. Per questo motivo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a fine luglio decise di oscurare il sito di Polymarket. A seguito di questa decisione anche la Lazio intervenne togliendo il logo dalle maglie di gioco.

Questa mattina il sito di La Repubblica ha riportato la notizia che la Lazio avrebbe ottenuto un parere favorevole da parte di Agcom prima di stipulare l’accordo, proprio per evitare un nuovo caso Polymarket. Ma dove sta la verità?

Bisogna ricordare che con la Delibera n. 200/26/CONS, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha pubblicato l’integrazione delle Linee Guida per le Campagne di Comunicazione contro i Disturbi da Gioco d’Azzardo. Al punto 42 della Delibera si parla proprio dei siti di infotainment quali i .live, .sport e .news, specificando che gli stessi non fanno parte dell’Atto in questione.Logo AGCOMLogo AGCOM

Proprio la delibera prevede un nuovo intervento di Agcom a breve, nel quale dovrebbe di nuovo intervenire sulle Linee Guida, entrando nel dettaglio di quella che può essere la promozione dei siti di infotainment. Queste nuove indicazioni potrebbero essere pubblicate a breve e quindi fare chiarezza sui casi come quello di Kaiyunsports.news. A quel punto si potrà sapere in maniera certa se questo tipo di attività sia consentivo o meno.

Ecco il punto 42 della Delibera n. 200/26/CONS di Agcom

42. L’Autorità ritiene, inoltre, per quanto riguarda il punto d), necessario intervenire sulle forme di comunicazione che, pur presentandosi come informative, possono assumere in concreto una funzione promozionale o elusiva del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro. Ciò riguarda, in particolare, l’utilizzo — anche sulle maglie dei giocatori dei campionati maggiori o su altri supporti connessi agli eventi sportivi — di segni distintivi riconducibili ai concessionari accompagnati da denominazioni o estensioni quali, non esclusivamente, «.live», «.sport» o «.news», idonee a rinviare a siti web formalmente informativi ma suscettibili di rafforzare la visibilità del marchio e l’associazione con l’offerta di gioco. Anche tale fenomeno, per le ragioni già esposte, attiene alla comunicazione commerciale del gioco e non alle comunicazioni sul gioco responsabile: esso non forma quindi oggetto di specifica disciplina nell’Atto, restando la relativa valutazione affidata all’applicazione sostanziale dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018 e delle Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, avuto riguardo al contesto, alla frequenza, alla visibilità del segno distintivo e all’effetto complessivo del messaggio. Tuttavia, le risultanze istruttorie e le osservazioni pervenute in consultazione evidenziano l’opportunità di un riesame del vigente quadro applicativo. A tal fine, l’Autorità ritiene necessario avviare, in tempi brevi, un procedimento di revisione delle citate Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, volto all’esame delle criticità emerse e all’adozione delle modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie.

lp/AGIMEG

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