La Cassazione ribadisce l’obbligo di imposta per i bookmaker esteri che operano in Italia ma riconosce: “Prima del 2010 incertezza oggettiva delle norme”

La Sezione V Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un concetto importante, nell’ordinanza 17518/2025, emessa a margine del ricorso di Stanleybet Malta Ltd contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto l’imposta unica su giochi e scommesse e le relative sanzioni.

Stanleybet Malta Ltd impugnava un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’anno 2009, in cui veniva ritenuta obbligata in solido al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, in relazione all’attività della società italiana Royal Betting s.n.c., sua affiliata. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, decisione poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Stanleybet ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

Si legge nel provvedimento della Suprema Corte: “L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso Corte di Cassazione non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”.
Ciò significa che esiste l’obbligo d’imposta anche per bookmaker esteri che operano in Italia senza concessione. Il principio era stato già espresso nella sentenza Stanleyparma (C-788/18) della Corte di Giustizia UE.

Tuttavia, uno degli otto motivi del ricorso presentati da Stanleybet è stato accolto, relativo all’incertezza normativa sussistente nel 2009. Per questo motivo sono state escluse le sanzioni fiscali per quegli anni, restando però fermo il debito d’imposta.

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