La Cassazione – con una serie di pronunce pubblicate oggi – conferma che, quando sono state manomesse delle slot, il prelievo erariale unico non versato può essere richiesto anche al concessionario di rete, quando non sia possibile individuare l’autore dell’illecito. La regola vale però fino al 2008, nel 2009 infatti è stata approvata una norma – che non si applica in via retroattiva – che detta una disciplina diversa. Fino al 2008, la legge prevedeva infatti che Preu interessi e sanzioni “sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale”. L’art. 15, d.l. n. 78 del 2009 ha poi modificato questa norma – ma appunto non in via retroattiva – prevedendo che questo denari “sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito”. Nel caso in cui non sia possibile identificare chi ha manomesso le slot, scatta la responsabilità in solido del “soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale”. rg/AGIMEG