Ippica, Consiglio di Stato: nessun risarcimento per la chiusura dell’ippodromo di Lanciano

Il Consiglio di Stato ha respinto  il ricorso della società di gestione dell’ex ippodromo ‘Villa delle Rose’ (la Carrera Service s.r.l.) contro il Comune di Lanciano, per la riforma di un provvedimento del Tar Abruzzo che negava il risarcimento danni per la chiusura dell’impianto. Nelle motivazioni si legge che “la decisione di chiudere l’ippodromo di Lanciano è stata la conseguenza di una vasta azione riformatrice intrapresa dall’Unire nell’ambito del settore corse, ispirata a due criteri di fondo: contenere il numero delle corse ed evitare sovrapposizioni fra ippodromi limitrofi, dando la prevalenza agli impianti più moderni e funzionali. In questo senso, una incidenza determinante nella decisione dell’Unire di chiudere l’impianto per cui è causa, ha avuto la costruzione, da parte di una società collegata a persone interessate alla gestione dell’ippodromo di Lanciano, di una nuova moderna infrastruttura nel limitrofo comune di Tagliacozzo. Le criticità dell’impianto di Lanciano erano perfettamente note alla ditta Carrera essendo assai risalenti nel tempo al punto che quest’ultima, nel 2000, aveva evitato di rispondere ad un questionario tecnico inviato dall’Unire (cfr. nota Unire in data 4 agosto 2005). La ditta Carrera inoltre non ha sottoscritto, per sua autonoma scelta, il nuovo contratto che, dal 2005, disciplina i rapporti fra l’Unire e le società di corse, con la conseguente inattività dell’impianto (cfr. nota UNIRE in data 27 febbraio 2008).
E’ poi del tutto irrilevante che la sola manutenzione ordinaria gravasse sulla ditta Carrera in quanto la relativa clausola contrattuale si riferiva, all’evidenza, alla conservazione delle strutture esistenti alla data della stipula delle convenzioni concessorie, e non esonerava quest’ultima dall’adoperarsi per evitare la chiusura dell’impianto portando a compimento le iniziative di ammodernamento sollecitate dall’Unire anche iniziando un confronto diretto col comune sulla sostenibilità dei relativi oneri economici (come esplicitato dalla convenzione del 2003). In ogni caso, l’idoneità della struttura messa a disposizione dal comune (nel 2000 e nel 2003), è provata dalla circostanza che, fino a quando non sono stati definitivamente cambiati gli standard tecnici (e si sono esaurite le proroghe di favore ottenute dalla ditta Carrera), l’ippodromo ha funzionato regolarmente”. lp/AGIMEG