Camera, assegnato a Commissione Agricoltura ddl Lattuca (Pd) su rilancio ippica

E’ stata assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera la proposta di legge, presentata dal deputato del Pd Enzo Lattuca, intitolata “Disposizioni per il rilancio del settore ippico e procedimento di costituzione della Lega ippica italiana”. Sul ddl esprimeranno il proprio parere le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Trasporti, Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell’Unione europea. Di seguito il testo della proposta di legge.

Art. 1

1. Le modalità di istituzione della Lega ippica italiana (LIPPIT), associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate regolate dalla presente legge e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.
2. Alla LIPPIT possono essere iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto e da galoppo e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti transitori stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e che hanno come finalità la promozione e il rilancio dell’attività ippica nazionale, in tutte le sue componenti, basati sulla riqualificazione etica e sportiva.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dall’adozione dei decreti di cui all’articolo 2, sottoscrivono l’atto istitutivo della LIPPIT e redigono lo statuto ai sensi dell’articolo 4 della presente legge e del codice civile.
4. La sede della LIPPIT è fissata, in fase di prima attuazione dalla presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in Roma

Art. 2.

1. Entro il 31 agosto 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti: a) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l’iscrizione alla LIPPIT nell’anno 2013; il contributo costituisce il fondo di dotazione per l’istituzione e per l’attuazione delle attività della LIPPIT; b) determina i requisiti transitori di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti alla LIPPIT e approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla LIPPIT, corredati di idonea documentazione a garanzia dell’effettiva realizzazione; c) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, stabilendo altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.

Art. 3.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni trasferite in seguito alla soppressione dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della presente legge. In particolare provvede: a) all’organizzazione dell’attività di controllo dell’antidoping; b) all’istituzione e alla disciplina dell’albo dei giudici di gara e alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina delle medesime giurie; c) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l’esercizio della giustizia sportiva di secondo livello.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la funzione di controllo o di approvazione: a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione; b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari imprenditori, definiti dal consiglio direttivo della LIPPIT, per l’ammissione a socio della stessa Lega; c) della programmazione annuale delle corse proposta dalla LIPPIT: d) della tenuta dei libri genealogici dell’ippica; e) dei piani pluriennali per l’allevamento predisposti dalla LIPPIT;  f) dell’attività e della gestione, anche contabile, della LIPPIT;  g) della corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse; h) della tenuta dell’elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

3. Il comma 9-bis dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all’1 per cento del totale delle entrate della LIPPIT, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all’articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Entro il 30 settembre 2013 la LIPPIT approva lo schema dello statuto e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro il 3 ottobre 2013, previo parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Lo statuto prevede che siano organi della LIPPIT l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti, composti secondo le seguenti modalità: a) il 50 per cento dei voti esprimibili nell’assemblea dei soci spetta alle società di corse, il 25 per cento agli allevatori e ai proprietari di cavalli da trotto e il 25 per cento agli allevatori e ai proprietari di cavalli da galoppo; b) il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto dal presidente della LIPPIT, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali due nominati dai soci allevatori e proprietari di cavalli da trotto, due dai soci allevatori e proprietari di cavalli da galoppo e quattro dai soci delle società di gestione degli ippodromi; c) il presidente è scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore ippico; d) il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali, assicurando la presenza di un rappresentante della Corte dei conti, che esercita le funzioni di presidente, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentare forestali, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e di due rappresentanti dell’assemblea dei soci.

3. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
4. Lo statuto prevede la costituzione di organismi tecnici, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composti ciascuno da membri designati dalle associazioni più rappresentative delle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori, dei fantini o guidatori, dei gentlemen e delle società di corse in base a un regolamento e con compiti deliberati dal consiglio direttivo della LIPPIT.
5. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche di cui al comma 4, a esclusione del rispettivo presidente, hanno diritto alla corresponsione di un rimborso esclusivamente per le spese sostenute nell’espletamento dell’incarico.
6. L’assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente della LIPPIT in via ordinaria due volte l’anno, la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 aprile, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori dei conti, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
7. La struttura organizzativa della LIPPIT prevede un direttore generale e dirigenti responsabili delle funzioni organizzative di marketing-comunicazione, di amministrazione-finanza e controllo, di sviluppo e controllo, del segnale televisivo, di giustizia e regolarità delle corse, di sistemi informativi e web e delle aree tecniche del trotto e del galoppo.
8. Entro il 31 dicembre 2013 la LIPPIT istituisce gli organi previsti dallo statuto, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1o gennaio 2014.
9. Entro il 30 giugno 2018 è convocata l’assemblea straordinaria dei soci della LIPPIT al fine di esaminare la situazione economica in relazione all’eventuale necessità di modifiche statutarie, organizzative e di governo.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la LIPPIT assicura: a) la definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno; b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all’articolo 8; c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, tra spese di funzionamento della LIPPIT, spese funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione per il funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale; d) l’erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali; e) il coordinamento e l’esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico; f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse; g) l’esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli antidoping, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro natura; h) la revisione, il rilascio e il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore, nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare; i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l’ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

Art. 6.

1. La LIPPIT, con cadenza almeno trimestrale, organizza incontri con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la verifica dell’andamento delle scommesse su base ippica, al fine di concordare miglioramenti e variazioni da apportare alle stesse scommesse nonché di introdurre nuove tipologie di giochi a base ippica. Il parere della LIPPIT è vincolante per l’adozione di tali provvedimenti.

Art. 7.

1. La LIPPIT ha l’obbligo di chiudere in pareggio gli esercizi di bilancio.
2. Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio di bilancio si concluda con: a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell’anno successivo; b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l’anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore ippico.

Art. 8.

1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 sono le seguenti: a) la quota annuale di iscrizione degli associati; b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della LIPPIT; la quota è versata mensilmente alla stessa LIPPIT dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde dei versamenti alla LIPPIT nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. La stessa Agenzia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o il mancato versamento delle quote di spettanza della LIPPIT; c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile e audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di tali immagini, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento sottoscritto dagli operatori; d) fino all’anno 2018, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento; e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all’interno degli ippodromi; il contributo è versato alla LIPPIT entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell’ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 30 giugno 2013, definisce, nell’ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla LIPPIT per il miglioramento e per la gestione degli impianti ippici nonché per il miglioramento delle razze indigene; f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla LIPPIT entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 luglio 2013 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

Art. 9.

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce: a) l’unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro due mesi dall’emanazione del decreto di cui all’alinea; b) l’adozione, a seguito dell’attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compreso tra il 74 e il 76 per cento; l’invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore ippico unico; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore della LIPPIT pari al 50 per cento del prelievo;  c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l’adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l’applicazione di un’imposta unica e di un prelievo destinato alla LIPPIT pari, rispettivamente, all’1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua; d) l’istituzione di un ufficio scommesse ippiche.

Art. 10.

1. Per l’anno 2013, il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono destinate alla LIPPIT.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), è soppresso.

Art. 11.

1. Al fine di garantire il rilancio del settore ippico, di ridurre le spese di funzionamento, nonché di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi, nell’ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, le competenze e lo svolgimento dell’attività tecnico-ippica dell’area sella, già attribuite all’ASSI e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite, ad eccezione dei controlli antidoping, alla Federazione italiana sport equestri (FISE).
2. La programmazione annuale delle manifestazioni sportive del settore ippico e la relativa ripartizione delle risorse assegnate sono approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. rov/AGMEG