Il TAR Lazio interviene sul sistema di finanziamento del settore ippico, accogliendo il ricorso di una società di gestione e mettendo in discussione i criteri utilizzati dal Ministero dell’Agricoltura per distribuire le sovvenzioni agli ippodromi.
Al centro della decisione c’è l’esclusione degli ippodromi classificati come “promozionali” dal riparto di una parte rilevante dei contributi pubblici.
Il caso
La vicenda riguarda Saita S.r.l., società che gestisce l’ippodromo del Cirigliano ad Aversa, impegnata nell’organizzazione di corse ippiche di trotto.
La società aveva impugnato i decreti ministeriali con cui sono stati stabiliti i criteri di classificazione degli ippodromi e la successiva distribuzione delle sovvenzioni per il 2025. In base a tali criteri, gli impianti sono stati suddivisi in quattro categorie – strategici, nazionali, regionali e promozionali – sulla base della posizione in graduatoria.
L’ippodromo gestito dalla ricorrente era stato collocato nelle ultime posizioni e qualificato come “promozionale”, ricevendo così solo una parte limitata dei contributi, legata ai costi delle giornate di corsa, ma venendo escluso dal riparto delle ulteriori risorse.
Il nodo: l’esclusione dai contributi
Secondo la società, il sistema introdotto dal Ministero era illegittimo perché escludeva automaticamente gli ippodromi “promozionali” da una quota significativa delle sovvenzioni, in contrasto con la normativa che prevede il finanziamento dell’intero settore.
Inoltre, veniva contestata la stessa classificazione, ritenuta priva di criteri chiari e introdotta successivamente rispetto alla definizione della graduatoria, senza adeguata motivazione.
La decisione del TAR
Il TAR Lazio ha ritenuto fondate queste censure. I giudici hanno sottolineato che la scelta di escludere gli ippodromi promozionali dai contributi non trova una giustificazione normativa ed è in contrasto con il principio secondo cui le sovvenzioni devono contribuire a coprire i costi del servizio pubblico svolto dagli ippodromi.
Inoltre, la classificazione in diverse categorie è stata considerata arbitraria, perché introdotta senza indicare i criteri e i parametri utilizzati per distinguere tra ippodromi strategici, nazionali, regionali e promozionali.
Il TAR ha evidenziato anche un difetto di motivazione, rilevando che l’amministrazione non ha spiegato le ragioni delle scelte adottate né ha chiarito perché alcune strutture siano state inserite in una categoria piuttosto che in un’altra.
Il ricorso è stato quindi accolto e il TAR ha ordinato al Ministero di riesaminare la questione entro 90 giorni, ridefinendo i criteri in modo coerente con la normativa e motivando adeguatamente le proprie decisioni.
Nel frattempo, per evitare interruzioni nel sistema di finanziamento del settore, i provvedimenti impugnati continueranno a produrre effetti fino alla nuova decisione dell’amministrazione. mg/AGIMEG










