“La disciplina normativa intervenuta in materia (di minimi garantiti ndr), nella sua evoluzione – come dettata dal decreto legge n. 223 del 2006 prima e dal decreto legge n. 16 del 2012 poi – è chiara nel manifestare la volontà del Legislatore di procedere ad una ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni storiche che risponda all’esigenza di un complessivo riequilibrio delle stesse a fronte del mutato assetto del settore, che ha inciso sulla sostenibilità delle condizioni economiche delle concessioni storiche (…). Ritiene il Collegio che detto principio – in forza del quale l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti – debba valere tanto relativamente ai minimi riferiti alle annualità successiva al 2006 quanto a quelle di cui si discute in questa sede”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da Snaitech S.p.A per l’annullamento della Nota AAMS – Ufficio Regionale Toscana e Umbria, prot. n. 0045235 del 2 novembre 2010, “con le quali è intimato a SNAI S.p.A. il versamento delle rate scadute delle integrazioni alle quote di prelievo, a titolo di minimi garantiti, per il biennio 2000-2002, relativamente alle concessioni di gioco ippico nn. 1086, 1267, 1286, 1299, 1321, 1438, 1483, 1485, 1491, 1518, 1526”.
Snaitech aveva chiesto “l’annullamento dei provvedimenti del 2010 indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione concedente le ha intimato il pagamento delle rate dei “minimi garantiti” relativi al periodo 2000-2002, in scadenza nel 2009, 2010 e 2011, fissate con delibera del Commissario straordinario dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle razze equine (UNIRE) del 14.10.2003, n. 107”.
“In particolare, con tre distinte disposizioni di legge (l’art. 8, commi 5 e 6, d.l. n. 147/2003, l’art. 39, co. 12 bis d.l. n. 269/03 e l’art. 4, co. 194 lett. b) l. n. 350/03), il legislatore ha stabilito che le somme dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti per gli anni 2000, 2001 e 2002 dovessero essere oggetto di una riduzione pari al 33,3 per cento e potessero essere versate in rate annuali di pari importo, da versare a decorrere dal 30 ottobre 2004” ma – come sottolinea il Tar – “l’Amministrazione dei Monopoli non ha posto in essere l’attività provvedimentale prescritta dal legislatore, continuando ad applicare condizioni economiche che si erano rilevate inique”. Per questi motivi “il ricorso deve essere accolto” e per l’effetto il Tar Lazio “annulla gli atti impugnati”. lp/AGIMEG