“E’ accolto il ricorso contenente la domanda di annullamento della nota del 26 ottobre 2017 nella parte in cui contiene il diniego di accesso sulle istanze del 2 ottobre 2017 e, per l’effetto, va ordinato alle amministrazioni intimate di esibire, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento giurisdizionale copia dei documenti, ove presenti, oggetto delle istanze di accesso”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda) sul ricorso presentato da Federippodromi per l’annullamento della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2017, nella parte relativa al “diniego di accesso contenuto nella menzionata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio del 26 ottobre 2017, in ordine alla richiesta di esibizione ed estrazione di copia dei documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 2 ottobre 2017”.
Federippodromi in data 2 ottobre 2017 ha formulato nei confronti del MEF e del MIPAAF due distinte istanze di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. “Al MEF veniva chiesto di “conoscere ed esaminare” gli atti in cui fosse definito il concetto di “sterilizzazione” degli aumenti delle aliquote del PREU successivi al D.L. n. 185/2008; gli atti con cui sono stati determinati negli anni, dal 2009 ad oggi, gli importi di cui all’art. 30 bis del D.L. n. 185/2008; gli atti con cui detti importi sono stati ripartiti negli anni, dal 2009 ad oggi, tra le amministrazioni aventi diritto (MIPAAF e CONI). I ricorrenti premettono di avere interesse al ricorso poiché l’art. 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce al comma 5 che una quota pari all’1,4% delle maggiori entrate derivanti dal PREU è suddivisa ed assegnata in parti uguali al Coni e all’Unire (oggi, MIPAAF) per le rispettive attività istituzionali, in funzione del processo di risanamento finanziario e del riassetto dei relativi settori. Il ricorso contenente la domanda di annullamento della nota del 26 ottobre 2017, nella parte in cui riporta la spiegazione dei criteri di determinazione, quantificazione e attribuzione, del PREU, è dichiarato inammissibile” mentre il ricorrente ha diritto all’accesso alle istanze. I giudici ricordano che si “ha diritto all’accesso allorquando l’istante, che è titolare di una posizione giuridicamente tutelata, ha un interesse ‘diretto, concreto e attuale’ verso un documento collegato alla predetta posizione. Nella fattispecie sussistono tutti i presupposti per riconoscere il diritto all’accesso”.
Federippodromi, insieme ad altre associazioni di categoria, sul presupposto che la quota del PREU destinata al settore ippico non venisse calcolata e assegnata come previsto dalla legge, aveva chiesto alle amministrazioni interessate di conoscere sia “le motivazioni della mancata destinazione di dette somme alla filiera ippica”, sia “il metodo di calcolo per la destinazione del gettito derivante da PREU per l’esercizio 2016 spettante al settore ippico”. lp/AGIMEG