Estensione della durata della fase sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale.
Nello specifico la fase sperimentale, prevista fino al 30 giugno 2023, è stata ora estesa fino al 31 dicembre 2023.
E’ quanto contenuto in un decreto direttoriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Ecco il testo integrale:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 recante “Regolamento per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662” ed in particolare l’art. 13 che dispone che il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l’utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l’accettazione delle scommesse, esclusivamente all’Unire ( ora Mipaaf) che ne esercita la gestione secondo modalità stabilite di concerto tra il Ministro delle finanze con il Ministro delle politiche agricole;
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n.449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma del’art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59 ed in particolare, l’art.2 comma 5 ai sensi del quale l’ Unire (ora Masaf) quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse assicura la diffusione delle riprese televisive delle corse a qualsiasi fine utilizzate e dovunque trasmesse;
VISTO il Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 recante la determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che le riprese televisive delle corse sono effettuate secondo standard tecnici stabiliti dall’U.N.I.R.E., e comma 2, che stabilisce che il segnale televisivo originato dalle riprese di cui al comma 1 è trasferito, all’esterno degli ippodromi, alla gestione esclusiva dell’U.N.I.R.E.( ora Mipaaf), ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
VISTO, altresì, l’art. 4, comma 1, che prevede che il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall’Unire (ora Masaf) in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta previo accertamento dell’esistenza di un interesse giuridicamente qualificato;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010, recante «Regolamento in materia di fruizione del segnale televisivo delle corse dei cavalli» ed in particolare l’art. 4 che stabilisce che l’Unire (ora Masaf) può cedere il segnale televisivo a persone fisiche o giuridiche che ne richiedano l’utilizzazione delle immagini per scopi commerciali, anche indiretti; che da detta cessione non derivino effetti pregiudiziali per l’immagine dell’ippica stessa e che prevede l’obbligo a carico del cessionario di tenere indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno che dovesse essere causato dall’utilizzo del segnale in questione;
VISTO altresì l’art. 5, comma 2, che stabilisce che la cessione del segnale televisivo è effettuata mediante atto scritto, a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito laddove l’Unire (ora Masaf) riconosca in essa una valenza promozionale per il comparto ippico;
VISTA la Legge 15 luglio 2011 n.111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari) e in particolare lart.3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica le funzioni già riconosciute all’Assi, prima UNIRE (ora Masaf);
VISTO l’art.23-quarter, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg.2, fgl.215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’ adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019 n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n.97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n.179, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art.1 comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n.53;
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173, ed in particolare gli artt. 1 e 3, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 29419/2023, ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale n. 209373 del 18 aprile 2023, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 aprile 2023, al n. 256, con la quale il Direttore generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha disposto la modifica della direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023;
VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n.832 con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
VISTO il decreto n. 33612 del 25 gennaio 2022 che ha disposto, sino al 30.06.2023, l’avvio di una fase sperimentale che consente alle società di corse, che ne fanno richiesta ed in possesso della strumentazione e della capacità organizzativa idonea, di commercializzare, in nome e per conto del Ministero, le immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale;
PRESO ATTO che, le società di corse, per ovviare al mancato possesso della strumentazione e della capacità organizzativa idonea a consentire una efficace gestione, hanno affidato la gestione tecnica e commerciale della commercializzazione internazionale del segnale televisivo delle corse dei cavalli italiane a diversi media provider (distributori), dalle comprovate capacità tecniche ed organizzative, strutturando di fatto un mercato competitivo;
ATTESO che i tempi necessari per la ricerca degli operatori esteri, la realizzazione degli accordi commerciali, le integrazioni tecniche per la trasmissione del segnale e dei dati hanno comportato che alcune società di corse hanno avviato la commercializzazione delle immagini delle corse solo a partire da agosto/settembre 2022 e che gran parte delle società ha presentato istanza solo nell’anno 2023;
CONSIDERATO che, pertanto, al fine di avere un quadro il più possibile attendibile dello stato del mercato si rende necessario un prolungamento del regime sperimentale, che consenta di verificare ulteriormente l’efficacia dei meccanismi di funzionamento e gestione della commercializzazione dei segnali televisivi delle corse;
CONSIDERATO, altresì, che il mercato dell’esportazione del segnale televisivo delle corse italiane all’estero ha un elevato potenziale che può determinare degli introiti per la filiera ippica, con effetti benefici per l’erario e per l’intero comparto ippico;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del modello distributivo a tendere, e al fine di garantire senza soluzione di continuità la vendita delle immagini delle corse italiane, di estendere la durata della fase sperimentale sino al 31.12.2023.
PRESO ATTO, a seguito di quanto emerso durante la fase sperimentale, che l’ampliamento temporale della fase sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale oggetto del decreto direttoriale n. 33612 del 25 gennaio 2022 e il consolidamento atteso del modello distributivo sottostante, siano inoltre finalizzati a garantire la necessaria copertura agli investimenti ed ai costi sostenuti dalle società di corse, attraverso i rispettivi distributori, per la gestione degli accordi internazionali;
RITENUTO che la commercializzazione costituisce un mezzo per valorizzare e promuovere l’immagine dell’ippica italiana e che l’iniziativa, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce anche una fonte di ricavo per il settore ippico che risente di una crisi derivante da un progressivo calo di gettito erariale legato al calo della raccolta delle scommesse nazionali.
DECRETA
Articolo 1
(Cessione del segnale televisivo e dei diritti di immagine)
- Per le motivazioni indicate in premessa, e al solo fine di garantire la continuità della distribuzione del segnale televisivo e la connessa raccolta delle scommesse, in vista del consolidamento del modello distributivo, la durata del periodo sperimentale di cui al direttoriale n. 33612 del 25 gennaio 2022 recante misure per la cessione, in via provvisoria e sperimentale, del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse di cavalli ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010, prevista fino al 30 giugno 2023, è estesa fino al 31 dicembre 2023.
- Il Ministero, quale titolare esclusivo del diritto di utilizzo del segnale televisivo, cede – ai soli fini dell’eventuale vendita al di fuori del territorio nazionale – l’utilizzo del segnale televisivo, relativo alle corse che si svolgono negli ippodromi, alle Società di corse (di seguito Società) che avanzano specifica richiesta e sono in possesso della strumentazione e della capacità organizzativa idonea a consentire una efficace gestione.
- I diritti di immagine delle corse italiane sono di esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne consente l’utilizzo alle Società ai fini della loro commercializzazione al di fuori del territorio nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Articolo 2
(Commercializzazione delle immagini delle riprese delle corse a società estere)
- La Società può effettuare, in nome e per conto del Ministero, direttamente o tramite terzi, la commercializzazione delle immagini delle corse che si svolgono nell’ippodromo in favore di società che raccolgono le scommesse al di fuori del territorio italiano e in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per la raccolta negli Stati in cui avviene.
- La Società garantisce che l’utilizzo del segnale televisivo delle corse che si svolgono nell’ippodromo avverrà esclusivamente ai fini della raccolta delle scommesse – in qualunque modalità effettuata – al di fuori del territorio nazionale.
- La Società garantisce che l’offerta di scommesse da parte delle società cessionarie escluderà i consumatori residenti in Italia.
- La Società potrà cedere l’utilizzazione delle immagini delle corse a società i cui rappresentanti non abbiano subito condanne, anche non definitive, in Italia per i reati previsti dall’art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401.
- Il valore complessivo di ciascun contratto di commercializzazione stipulato dalla Società non può essere superiore a € 150.000, al netto dell’IVA.
- I singoli contratti sono stipulati dalla Società in forma scritta secondo lo schema allegato al presente decreto.
- Gli introiti derivanti dall’attività di commercializzazione delle immagini televisive presso Enti o società di betting estere confluiranno sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2537 al netto della remunerazione alla Società, per gli importi di spettanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 3.
- La Società, entro 10 giorni dal ricevimento dei pagamenti da parte delle società di betting, è tenuta ad inviare al Ministero, tutta la documentazione relativa al contratto cui il pagamento si riferisce, ivi compresa quella comprovante le spettanze dovute al Ministero e alla Società in base al movimento delle scommesse. Il legale rappresentante attesta, con apposita dichiarazione, che i dati trasmessi al Ministero sono coerenti con quelli della raccolta sulle corse italiane trasmesse, attraverso i distributori, da Enti o società di betting estere. A seguito della verifica della completezza della documentazione inviata, da parte degli uffici del Ministero, l’Amministrazione comunicherà alla Società l’importo da corrispondere.
- La Società invia al Ministero la procedura di determinazione del corrispettivo dovuto alla Società stessa e al Ministero.
Articolo 3
(Remunerazione del servizio di commercializzazione delle corse)
- Il servizio di commercializzazione all’estero delle immagini delle riprese delle corse è remunerato, alla Società, in una percentuale del 60 per cento del volume degli introiti della commercializzazione al lordo di tutte le spese inerenti al servizio.
- L’attività di cui al comma 1 può essere svolta sino al termine del periodo sperimentale, e fino al conseguimento di una remunerazione complessiva, calcolata nella percentuale del volume degli introiti di commercializzazione ai sensi del predetto comma 1, non superiore a € 150.000, al netto dell’IVA.
- La cessione del segnale e l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercializzazione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la remunerazione del servizio di commercializzazione prestato dalle società di corse sarà determinato in una percentuale del volume complessivo di commercializzazioni realizzato.
Articolo 4
(Trattamento dei dati personali)
I singoli contratti di commercializzazione sono stipulati in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Articolo 5
(Entrata in vigore)
Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si applica a partire dal 1° luglio 2023. cdn/AGIMEG