Ippica, Cassazione: raccoglie scommesse illegali anche chi, senza un’organizzazione stabile, fa concorrenza ai canali legali

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma le condanne emesse dalla Corte d’Appello di Palermo per un gruppo di allibratori che raccoglievano scommesse illegalmente all’interno dell’ippodromo. E afferma che il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa sussiste anche quando l’attività non viene svolta in maniera stabile: il reato “sussiste qualora risulti, come nel caso in esame, che taluno coordini la raccolta della partecipazione di altre persone a detti concorsi, con una organizzazione che, benché fondata essenzialmente sull’impegno personale dell’autore e consistente nell’utilizzazione di mezzi limitati, si dimostri pur sempre efficiente rispetto alla realizzazione della gestione delle scommesse clandestine”. E nel caso di specie, gli imputati erano riusciti a !sostituirsi dolosamente al banco autorizzato”.

Il sodalizio era stato fermato nel 2013, grazie anche ai “servizi di osservazione” e alle intercettazioni “delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati”, gli inquirenti avevano così documentato il vasto giro di scommesse raccolte “da un folto gruppo di frequentatori abituali dell’ambiente”. Visto che l’attività veniva svolta illegalmente e quindi senza versare alcun prelievo fiscale, le quote risultavano decisamente più vantaggiose di quelle offerte dai botteghini, secondo le stime le scommesse legali erano calate addirittura del 40%.

La Cassazione sottolinea che “i ricorrenti si recassero sistematicamente all’ippodromo e, d’accordo fra loro, suddividendo le entrate e le uscite di denaro, organizzassero un banco non autorizzato raccogliendo scommesse clandestine”. E afferma che l’attività di raccolta delle scommesse, anche se “non assistita dal carattere della stabilità”, sia “ampiamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui al primo comma dell’articolo 4 L. 401 del 1989”. Infatti, “consentiva ai ricorrenti di sostituirsi dolosamente al banco autorizzato, in tal modo illegittimamente raccogliendo le scommesse dei giocatori, corrispondendo loro le eventuali vincite ed incassando il denaro in caso di perdita degli scommettitori”. lp/AGIMEG