Si consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’applicazione del criterio del margine nell’ambito dell’Imposta Unica sulle scommesse. La Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha recepito il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 9347/2026), riconoscendo l’applicabilità del criterio del margine a Stanleybet e ai suoi CTD e accogliendo la difesa dello Studio legale Agnello secondo cui il mancato collegamento al totalizzatore nazionale non preclude l’applicazione del regime ordinario di tassazione.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma
I giudici romani invitano l’Amministrazione Finanziaria alla necessità di conformarsi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, secondo cui il contribuente può sempre dimostrare l’ammontare delle giocate, delle vincite e dei relativi flussi economici, anche in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale.
Nel caso di specie, la Corte ha attribuito particolare rilievo al compendio documentale prodotto dal contribuente, rilevando che “La ricorrente ha prodotto in giudizio report settimanali certificati, bonifici CTD-bookmaker, fatture delle provvigioni e la stessa Agenzia ha valutato come idonei gli elementi documentali … tanto da poter adottare il metodo analitico”. Del resto, continua la Corte, “ADM ha già utilizzato i report per determinare la raccolta e gli stessi report contengono anche le vincite pagate, le provvigioni, il saldo settimanale, ovvero elementi sufficienti per la ricostruzione del margine”.
Censurata l’impostazione sanzionatoria dell’Ufficio
La sentenza censura l’impostazione sanzionatoria adottata dall’Ufficio, evidenziando l’incoerenza di una posizione che riconosce piena attendibilità alla documentazione per ricostruire l’attività svolta, ma ne esclude l’utilizzo quando si tratta di determinare il margine effettivo.
Un’impostazione che finisce per privilegiare criteri presuntivi rispetto alla realtà economica accertata e documentata.
La sentenza della CGT di Roma segna, dunque, un ulteriore passo verso il consolidamento di un principio che riconosce centralità alla ricostruzione effettiva dei rapporti economici e alla determinazione dell’imposta sulla base del margine reale, confermando che la prova documentale analitica costituisce lo strumento decisivo per garantire una tassazione coerente con la reale capacità contributiva del contribuente.
CTD e bookmaker: la distinzione valorizzata dai giudici
La pronuncia dei giudici laziali valorizza anche la distinzione tra il soggetto che realizza il margine economico derivante dall’attività di raccolta delle scommesse e il mero intermediario che opera quale centro di trasmissione dati, confermando che l’imposizione deve gravare su chi consegue effettivamente il risultato economico dell’attività esercitata. Infatti, il CTD “è estraneo alla base imponibile poiché non percepisce alcun margine”, limitandosi a trattenere una provvigione e a riversare integralmente le somme raccolte al bookmaker.
Il commento dell’Avv. Agnello
Commentando la sentenza, l’Avv. Agnello sottolinea che “Dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione non è più sostenibile una lettura che circoscriva l’applicazione del criterio del margine ai concessionari. Il principio affermato dalla Suprema Corte deve trovare applicazione nei confronti di tutti gli operatori attivi nella raccolta delle scommesse in Italia. È una posizione che sosteniamo da anni e che oggi trova una sempre più solida conferma sul piano giurisprudenziale”.
“Lo sguardo è ora rivolto all’attività degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ci attendiamo – prosegue l’Avv. Agnello – che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proceda alla determinazione dell’imposta nel rispetto del principio dettato dalla Cassazione e oggi ribadito dalla giurisprudenza tributaria di merito, assicurando uniformità applicativa sul territorio nazionale ed evitando disallineamenti interpretativi tra i diversi uffici”. cdn/AGIMEG

