La base imponibile per i giochi e le scommesse online viene calcolata al netto delle vincite e dei bonus e considerando le trattenute dell’intermediario.
E’ quanto specificato nel principio di diritto n. 6/2025 dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione dell’imposta sui servizi digitali (ISD) in riferimento ai servizi di giochi e scommesse online con particolare attenzione all’attività di ”messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale” che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro.
L’imposta sui servizi digitali (ISD) è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 e successivamente modificata dalla legge di bilancio 2020. La sua applicazione è stata definita anche tramite provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e chiarimenti ufficiali.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo si applica a soggetti che esercitano attività d’impresa e superano due soglie dimensionali basate sui ricavi: una totale, relativa ai ricavi ovunque realizzati, e una specifica, relativa ai ricavi da servizi digitali nel territorio italiano. La verifica del superamento di queste soglie si effettua nell’anno precedente a quello di applicazione dell’imposta.
Tra i servizi imponibili, la norma include la “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale” che permettono agli utenti di interagire e facilitano la fornitura di beni o servizi, come siti web, applicazioni mobili o piattaforme online. Rientrano in tale definizione anche le piattaforme di gioco e scommesse online che operano come intermediari tra giocatori.
Nel caso specifico dei giochi e scommesse online, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che “per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica. In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell’ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario. Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD”.
In sintesi, l’ISD si applica ai soggetti che offrono servizi digitali multilaterali, con soglie di ricavi specifiche, e il calcolo della base imponibile tiene conto delle entrate effettivamente percepite in Italia, al netto di vincite e bonus.
QUI il testo integrale. cdn/AGIMEG