Gratta e Vinci e 10eLotto, Consiglio di Stato: “Legittime le fasce orarie per questi giochi”

Il Comune di Spirano ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato con il quale chiede la riforma della sentenza del Tar Lombardia che ha annullato, con effetti limitati al “10 e lotto” e al “gratta e vinci”, le norme del regolamento approvato dal Comune di Spirano per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante da forme di gioco lecito, che prevedono l’introduzione di fasce orarie.

I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che “la decisione di annullamento parziale del regolamento comunale è dunque affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di primo grado ha posto alla base della decisione di accoglimento parziale della domanda di annullamento censure non espressamente formulate dalle parti ricorrenti né desumibili in via deduttiva dai vizi denunciati”.

“Il giudice di primo grado, pur ritenendo il Comune legittimato all’esercizio del potere regolamentare anche con riguardo ai giochi in questione, ha sostenuto (prescindendo dalle censure dedotte dalle parti ricorrenti) che il potere regolamentare non sia stato esercitato correttamente, essendo viziato sotto il profilo della carenza istruttoria e motivazionale in ordine alla mancata valutazione della ricadute delle limitazioni orarie previste a livello regolamentare sui proventi della gestione dei giochi e costituendo una indebita intromissione del Comune sul potere del gestore di organizzare gli spazi esterni del proprio esercizio.

Orbene, i vizi di legittimità riscontrati dal giudice di prime cure e posti alla base della decisione impugnata (di accoglimento parziale del ricorso), non trovano un riscontro espresso o implicito nelle deduzioni delle parti ricorrenti (in primo grado) e si pongono al di fuori del perimetro dei poteri attribuiti al giudice amministrativo, delimitato dal richiamato principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

“In conclusione, per le ragioni che precedono, deve ritenersi inficiato dal vizio di ultrapetizione il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado ha annullato “con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del Regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi (art. 4 comma 4)”; conseguentemente, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto”. ac/AGIMEG