Si terrà oggi l’udienza in Corte Costituzionale riguardante la modifica della normativa sul gioco della Regione Sicilia, con particolare riguardo al Comma 2 dell’Art. 1 della legge regionale n.18/2021 che considera nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Il Governo ha impugnato la normativa poiché con tale Comma previsto nella legge sul gioco della Sicilia, il legislatore regionale introdurrebbe “l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931″.
“Tale norma eccede dalle competenze attribuite alla Regione e viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza”, si legge nel ricorso dell’esecutivo. Dunque “l’esigenza di garantire uniformità a livello nazionale in materia di ordine pubblico e sicurezza appare compromessa dalla ‘cessione della licenza ad altro soggetto’ prevista dalla norma impugnata, che il legislatore siciliano ha emanato mancando di considerare che tale licenza, come tutte le licenze di polizia (ex art. 8 TULPS), è di natura personale e perciò non può essere trasferita dal titolare ad un terzo se non nei casi previsti dalle leggi statali richiamate”. ac/AGIMEG