Con una lunga nota Francesco Corallo, amministratore di Global Starnet Ltd, si è rivolto ai deputati Stefano Vaccari e Virginio Merola (PD) per fornire dati e informazioni relative all’azienda, per le due interrogazioni parlamentari presentate al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il contenuto della nota
“Avendo letto ed apprezzato il contenuto delle Vs. Interrogazioni intendo fornirvi alcune informazioni utili (ritenendo che siano di Vs. interesse) correlate alle due interrogazioni parlamentari formulate al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La Corte di Conti
1) Intanto per chiarezza ed a scanso di equivoci devo fare un breve doveroso cenno alla vicenda “Corte dei Conti”.
Al riguardo, intendo sin d’ora precisare che la Corte dei Conti ha accertato che la mia società, pur nella complicata fase di startup dell’introduzione della raccolta del gioco tramite gli apparecchi ex art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, ha regolarmente svolto la raccolta del PREU (il tributo erariale dovuto dagli apparecchi da intrattenimento).
La sentenza n° 68/2015 della Corte dei Conti ha diviso il danno in un 30% come attività di raccolta del PREU ed un 70% come danni conseguenti alla mancata iniziale regolare connessione telematica degli apparecchi durante la fase di startup.
La Corte dei Conti ha poi riconosciuto che Global Starnet per la parte del 30% = raccolta PREU aveva svolto regolarmente tale attività, mentre ha ritenuto che il 70% correlato alle difficoltà tecniche della fase iniziale di start up andasse suddiviso al 50% tra corresponsabilità dello Stato (ADM e SOGEI) e 50% corresponsabilità del concessionario, giungendo in tal modo a condannare Global Starnet Ltd al versamento del (50 % del 70%) = 35% del complessivo danno erariale.
Questa percentuale residua del 35% non è casuale.
Va ricordato che tutti i 10 concessionari furono condannati dalla Corte dei Conti, ma in appello 8 di essi poterono fruire della definizione agevolata all’epoca prevista versando il 30%.
Global Starnet non disponeva delle somme per pagare la definizione agevolata, e dunque fu costretta a proseguire l’appello e la Corte dei Conti ritenne di condannarla al 35%, ossia un po’ di più di quella percentuale del 30% di cui gli altri 8 concessionari poterono usufruire definendo il giudizio.
Provvedimenti favorevoli
2) Ciò premesso, ritengo altresì doveroso informarvi che tutte le accuse nei miei confronti sono cadute con sentenze di non luogo a procedere.
3) Ritengo altresì doveroso informarvi che tutti i precedenti sequestri penali sono stati annullati a seguito di ben 7 ordinanze della Cassazione e 2 provvedimenti del Tribunale del Riesame.
In particolare tali sequestri hanno riguardato:
- Global Starne Ltd (dal 2017 sino al 31.12.2024)
- Global Starnet Ltd e poi anche la nuova società creata ad hoc dagli ex Amministratori Giudiziari (da qui in appresso denominato “AA.GG.”) Global Starnet srl , cui è stata trasferita sostanzialmente l’intera azienda con la concessione di gioco, dal 1.1.2025 sino al 30.9.2025 (per Global Starnet Ltd) e dal 6.2025 sino al 30.10.2025 (per Global Starnet srl)

Il nodo relativo agli amministratori giudiziari
4) Attualmente gli ex AA.GG. hanno reso il conto della gestione solo dal 2017 sino al 31.12.2024 e quindi solo e parzialmente quello della Global Starnet Ltd.
In tale rendicontazione sono descritte spese sostenute dagli ex AA.GG. per consulenti vari per ben 14.248.334 euro.
A ciò si devono aggiungere i compensi percepiti dagli ex AA.GG. e dai loro collaboratori per svariate decine di milioni di euro.
Sono tutte somme tratte dalle finanze di Global Starnet Ltd) che, essendo stati annullati i sequestri, vengono poste a carico dello Stato e quindi vanno restituite alla stessa Global Starnet Ltd e che ben potrebbero essere destinate ad abbattere ulteriormente il debito di Global Starnet Ltd di 335.000.000 euro + interessi legali scaturenti dalla sentenza della Corte dei Conti n° 68/2015, unitamente ai circa 190 milioni di euro già trattenuti da ADM e di cui vi è cenno nella Vs. ultima interrogazione parlamentare (non mi è chiaro perché la risposta del Ministero parli di 153 milioni, forse non considera due sequestri per quasi 36 milioni di euro disposti in passato dalla Corte dei Conti).
Ma Global Starnet non ha potuto riversare ad ADM tali ulteriori rilevanti importi (che avrebbero potuto ridurre ulteriormente il debito), poiché non è riuscita – pur avendola chiesta in tutte le sedi – ad avere una rendicontazione di tali compensi percepiti dagli ex AA.GG.
A tali somme andranno aggiunti i compensi e spese sostenuti nell’anno 2025 e anche questi, per la parte da rimborsare a Global Starnet ltd ed a Global Starnet srl a fronte del dissequestro, potranno essere utilizzati per diminuire ulteriormente il credito della Corte dei Conti.
La vicenda del conferimento del “ramo d’azienda”
E’ tuttavia accaduto che gli ex AA.GG., ancorché autorizzati (due giorni prima) dalla Corte Penale di Appello di Roma, in data 14.5.2025 hanno costituito una nuova società denominata Global Starnet srl, cui hanno conferito quello che hanno denominato “ramo d’azienda” ma che in realtà ricomprende l’intera azienda.
Ritengo che tale operazione sia stata frettolosamente avallata dalla Corte d’Appello, forse senza ben comprenderne i termini.
Innanzitutto, la ragione della richiesta fu di poter partecipare (senza debiti erariali: sic!) ad una gara per le concessioni da gioco “online” che stava per essere indetta da ADM, a cui però la neo costituita Global Starnet srl non ha mai partecipato.
6) Come da Voi chiesto di accertare con la Vs. interrogazione, gli ex AA.GG. hanno ritenuto di lasciare in capo alla “bad company” Global Starnet Ltd l’intero debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti n° 68/15 (ancorché si tratti di debito afferente alla pregressa attività concessoria, ben presente nella contabilità della Global Starnet Ltd).
Mancato trasferimento del debito della Corte dei Conti
In realtà ad avviso dello scrivente la non inclusione del debito della Corte dei Conti tra i debiti trasferiti alla Global Starnet srl è illegittima per almeno 2 ordini di ragioni. La prima è il trasferimento in realtà dell’intera azienda.
L’operazione è stata formalmente qualificata come “conferimento di ramo d’azienda”. Tuttavia, dall’analisi della documentazione – ed in particolare dalla perizia giurata di stima redatta dal Dott. Giovanni Rapanà, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2465 del codice civile (soggetto scelto dagli ex AA.GG. per la redazione della Perizia giurata di Stima; tra l’altro inquisito in sede penale, come appreso da fonti giornalistiche aperte) – emerge in modo inequivocabile che l’operazione ha avuto ad oggetto il trasferimento della quasi totalità del patrimonio aziendale e dell’intera struttura operativa.
I beni trasferiti
In particolare, sono stati trasferiti alla nuova compagnia:
a1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: per un valore di 41.921.384,02 euro, comprensivi dei diritti VLT per il rinnovo della concessione (valore netto contabile 47.812.000 euro), software, marchi, licenze – ossia l’intero patrimonio immateriale che costituisce il core business aziendale;
a2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: per un valore di 229.026,01 euro, comprensivi di impianti, macchinari, attrezzature per la gestione dell’attività concessoria (PDA, Cash Desk, macchine elettroniche di sala VLT, lettori card VLT), mobili, arredi e attrezzature d’ufficio;
a3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: per un valore di 62.458.118,56 euro, comprensivi di depositi cauzionali, titoli di Stato vincolati (BTP) presso Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, a garanzia delle fideiussioni rilasciate in favore di ADM;
a4) ATTIVITÀ CORRENTI: per un valore di 75.420.794 euro, comprensivi di titoli di Stato correnti (7.515.993), crediti verso clienti AWP (31.683.762,60), crediti verso gestori VLT (8.003.245,39), crediti verso AAMS/ADM (22.494.958,52), disponibilità liquide (4.553.270,67);
a5) LA CONCESSIONE ADM: ossia la Convenzione di Concessione in essere con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.09.2004 e successivi atti integrativi e modificativi, per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, prorogata fino al 31.12.2026 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207);
a6) L’INTERO PERSONALE DIPENDENTE: n. 157 dipendenti a cui si aggiungono 2 risorse in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il relativo Trattamento di Fine Rapporto per 3.351.786,50 euro;
a7) I RAPPORTI CON TUTTI I GESTORI E CLIENTI della rete di raccolta del gioco (AWP e VLT), comprendente alla data del 31 marzo 2025 un parco macchine di n. 31.829 Nulla Osta AWP (circa il 14,8% del mercato nazionale) e n. 7.375 VLT su 11.953 diritti assegnati.
Il patrimonio netto contabile del c.d. “ramo d’azienda” conferito ammonta a 70.664.555 euro, con totale attività pari a 180.029.323 euro e totale passività pari a 109.364.768 euro.
Da notare che questa perizia “svaluta” il reale valore di Global Starnet srl ad appena 70 milioni, quando altra perizia del Prof. Alberto Dello Strologo ha valutato l’azienda che è stata conferita in circa 220 milioni.
La dissimulazione del conferimento dell’intera azienda
È di tutta evidenza che l’operazione, pur formalmente qualificata come conferimento di un “ramo d’azienda”, ha avuto nella sostanza ad oggetto il trasferimento dell’intera azienda operativa della Global Starnet Limited.
Ciò emerge con chiarezza dalla stessa perizia di stima allegata al provvedimento della Corte d’Appello, la quale descrive l’operazione come finalizzata a garantire “la continuità aziendale dell’impresa Global, salvaguardandone la competitività sul mercato e il mantenimento del valore”. Vengono inoltre espressamente esclusi dal perimetro del conferimento unicamente elementi residuali e/o non funzionali:
– beni materiali e immateriali non più utilizzati o non funzionali all’operatività della newco;
– crediti verso gestori revocati e/o inattivi alla data del 31.03.2025;
– crediti verso ADM per depositi cauzionali soggetti a speciale disciplina di svincolo;
– le passività ante sequestro di varia natura, ad eccezione del TFR e delle competenze maturate verso il personale dipendente.
In sostanza, alla Global Starnet Limited conferente non è rimasta alcuna attività operativa, alcuna struttura organizzativa, alcun dipendente, alcuna concessione, alcun rapporto commerciale attivo. La società conferente è stata ridotta ad una bad company priva di qualsiasi capacità operativa, destinata a detenere esclusivamente crediti inesigibili, passività pregresse (tra cui l’ingentissimo credito di ADM scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti d’Appello n° 68/15 e contenziosi residuali).
La circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che la stessa perizia prevede che la stabile organizzazione diventerà “sostanzialmente inoperativa a valle del conferimento del ramo di azienda”, tanto da prevedere espressamente che alla conferente rimanga soltanto una dotazione di disponibilità liquide di 1.256.336,14 euro quale “copertura dei fabbisogni di liquidità 2025” della stabile organizzazione ormai svuotata.
Ergo, il credito doveva (e deve) risultare solidamente a carico sia della conferente Global Starnet Ltd, sia della conferitaria Global Starnet srl, in lineare applicazione dell’art. 2560 del codice civile.

L’inerenza del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti
In ogni caso ed in subordine, il credito scaturente dalla sentenza era strettamente inerente al “ramo d’azienda” ceduto, in quanto la prosecuzione della gestione della concessione è stata trasferita alla conferitaria Global Starnet srl, tenuto conto come detto che nessun altra attività era esercitata dalla Global Starnet srl, che operava in Italia tramite una sede secondaria/stabile organizzazione.
Sicché, l’inerenza del debito verso ADM con l’attività concessoria di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento non consentiva certamente di lasciare in capo alla bad company Global Starnet Ltd, svuotata di tutto, tale ingente debito.
Il diniego alla rateizzazione
È altresì vero quanto da Voi riferito, laddove affermate che a Global Starnet Ltd è stata negata da ADM qualsiasi rateizzazione del pagamento del debito residuo (già comunque fortemente abbattuto da quanto sopra indicato), ancorché il Codice della Giustizia Contabile preveda espressamente tale facoltà.
La risposta del Sottosegretario conferma il diniego, ma non spiega perché la facoltà (prevista come detto ex lege dal codice della giustizia contabile) sia stata negata, limitandosi laconicamente ad affermare che ciò sarebbe stato disposto “non sussistendo le condizioni per il suo accoglimento ai sensi della normativa vigente.”
Il Ministero tuttavia non spiega perché ad altro concessionario (gruppo HBG) condannato al risarcimento per danno erariale da disservizio con la stessa sentenza Corte Appello Corte dei Conti n° 68/15 (al pari di Global Starnet Ltd) ADM ha invece consentito di stipulare una transazione.
Quindi mentre ADM con HBG ha transatto il credito erariale scaturente dalla medesima sentenza, con Global Starnet Ltd non gli consente nemmeno di rateizzarlo, preferendo far svendere all’asta la Global Starnet srl, con possibilità di incasso di gran lunga minori e correlato grave danno erariale.
In buona sostanza, negando la rateizzazione, il Ministero mostra di convalidare l’operato di ADM che preferisce far svendere all’asta ad un prezzo vile (sulla base come detto del valore di conferimento stimato in 70 milioni), un’Azienda che in realtà vale almeno 220 milioni e che, se restituita alla libera disponibilità di Global Starnet Ltd mercè la rateizzazione, consentirebbe di recuperare l’intero credito, evitando un grave danno erariale.
Ed è vero che è pendente al TAR un contenzioso al riguardo, avverso questo immotivato diniego di rateizzazione.
Il trasferimento della concessione alla nuova azienda
Il Ministero poi del tutto incomprensibilmente assume che non sarebbe stata trasferita alla Global Starnet srl la concessione di gioco, ma solamente garantita la gestione in “continuità” delle attività concessorie.
Tale criptica ed incomprensibile affermazione, poteva forse aver un senso quando vi era la pendenza del sequestro penale e gli Amministratori erano amministratori giudiziari, ma soprattutto quando il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto la prosecuzione delle attività concessorie, prosecuzione poi regolarizzata dall’accordo ADM/Custodia Giudiziaria del 17.9.2024.
Ma non essendo più vigente alcun sequestro penale, ed essendo oggi gli ex AA.GG. semplici Amministratori volontari nominati secondo le forme del diritto societario (potevano anche essere altri 2 commercialisti qualsiasi) la prosecuzione dell’attività di gestione della Concessione di gioco deriva chiaramente dal trasferimento (si perdoni il gioco di parole) della concessione di gioco medesima con il consenso di ADM, col superamento della decadenza.
Ne consegue, quali che siano gli amministratori della Global Starnet srl nominati secondo le forme diritto societario (e quindi non più Amministratori “giudiziari”), purché in possesso di ovvi requisiti di “professionalità, integrità e onorabilità”, che la prosecuzione delle attività concessorie non può prescindere dall’esistenza del titolo concessorio, che quindi deve ritenersi in possesso di Global Starnet srl.
Il contrasto con il MEF
L’affermazione del Ministero sarebbe peraltro ulteriormente lesiva e generatrice di un gravissimo danno erariale, poiché ove mai si ritenesse la mancanza del titolo concessorio (a parte la nullità radicale di tutte le attività poste in essere) ciò significherebbe che ciò che andrebbe all’asta sarebbero le quote di una società che possiede un’azienda priva di concessione di gioco, il che restringerebbe la possibile partecipazione all’asta solamente ai pochissimi (meno di 10) concessionari esistenti.
Ma tale affermazione è da disattendere perché Global Starnet srl è oggi una società non sequestrata, che opera con normali amministratori e che quindi non può che operare in forza del possesso di un titolo concessorio valido, che esiste o non esiste (tertium non datur), e poiché non è ipotizzabile una gestione “di fatto” di una concessione, si deve ritenere che l’espressa approvazione di ADM all’intera operazione di conferimento dell’azienda nella Global Starnet srl (in virtù degli atti di cui siamo in possesso), abbia comportato il trasferimento della concessione di gioco.

I problemi per il deposito dei bilanci in UK
Va infine confermato, aspetto che l’Onorevole Vaccari ha tratteggiato nella replica alla risposta del Ministero, che Global Starnet pur dissequestrata dal 30.9.2025 non ha mai ricevuto la consegna della documentazione contabile a supporto e riscontro dei bilanci da depositare in UK (fatture attive, passive, registri corrispettivi, etc.) e quindi non può approvare e depositare i bilanci (che devono essere certificati da primarie società di certificazione), col rischio sino ad oggi tamponato ma ormai imminente che la Companies house inglese (equivalente della CCIAA Italiana) cancelli la società Global Starnet Ltd trasferendo tutti gli asset alla Corona Inglese, come prescritto dalle norme vigenti in UK.
Per non dire, che gli ex AA.GG. si sono rifiutati di pagare i compensi alla società di revisione inglese che dovrebbe certificare il bilancio, assumendo che era onere della Global Starnet Ltd e non della “stabile organizzazione italiana”, non comprendendo che la “stabile organizzazione” non ha personalità giuridica autonoma e che quindi la tesi che a tali esborsi dovesse provvedere “altra società” è incomprensibile (in vigenza di sequestro era onere degli AA.GG. provvedere tali versamenti e siccome i bilanci da certificare riguardano gli anni 2023 e 2024 – ossia in piena vigenza dei sequestri – era di loro competenza provvedere).
In ogni caso, anche se volessi far fronte con le mie personali finanze a tale pagamento, la mancanza della documentazione contabile di supporto come detto impedisce qualunque deposito del bilancio in UK, oltre a rendere irregolare la posizione di una società in UK priva di documentazione contabile.
Tale pericolo di cancellazione della Global Starnet ltd da parte della Companies House peraltro, ripetutamente segnalato dallo scrivente anche ad ADM, al Ministero ed alla Corte dei Conti, è stato totalmente ignorato”. sm/AGIMEG

