Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato da Global Starnet Ltd contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La vicenda riguarda il rigetto di una richiesta di rateizzazione di un debito derivante da una sentenza della Corte dei Conti.
L’ordinanza conferma in questa fase la decisione del TAR Lazio, che aveva già negato la sospensione del provvedimento impugnato.
La richiesta di rateizzazione
Il caso nasce da un provvedimento del 12 febbraio 2026 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza presentata dalla società il 24 novembre 2025. Con quella richiesta, Global Starnet Ltd chiedeva di poter pagare a rate un debito scaturito da una sentenza della Corte dei Conti.
La società si era quindi rivolta al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del diniego e, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento. In questa fase, l’obiettivo era ottenere una tutela provvisoria in attesa della decisione sul merito del ricorso.
Il primo stop del TAR Lazio
Il TAR Lazio, con ordinanza pubblicata il 22 aprile 2026, ha respinto la richiesta cautelare. Secondo i giudici, a un primo esame, non emergevano elementi sufficienti per sospendere il provvedimento dell’Agenzia.
Il TAR ha valorizzato soprattutto un profilo: la nota impugnata non è stata considerata come un normale provvedimento amministrativo, ma come un atto collegato alla gestione del rapporto tra le parti. Per questo, secondo il Tribunale, la controversia non dovrebbe essere decisa dal giudice amministrativo, ma dal giudice ordinario.
Il TAR ha richiamato anche una precedente decisione della stessa Sezione, relativa al silenzio sull’istanza di transazione e rateizzazione, nella quale era già stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
L’appello davanti al Consiglio di Stato
Global Starnet ha quindi impugnato l’ordinanza cautelare del TAR davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di riformare la decisione e ottenere la sospensione richiesta. Nel giudizio si sono costituiti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Procura Generale della Corte dei Conti, indicata tra le parti, non si è invece costituita.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione seguita dal TAR. I giudici, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti per concedere la sospensione.
In particolare, Palazzo Spada ha evidenziato la presenza di seri dubbi sulla possibilità che la vicenda rientri nella competenza del giudice amministrativo. In sostanza, prima ancora di valutare il contenuto della richiesta di rateizzazione, resta aperto il tema di quale sia il giudice chiamato a decidere la controversia.
Confermato il rigetto della sospensiva
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Resta quindi ferma, almeno in questa fase, la decisione del TAR Lazio che aveva negato la sospensione del diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla richiesta di rateizzazione. mg/AGIMEG

