Global Starnet: Cassazione solleva dubbi sul ruolo di agente contabile e chiede approfondimenti

È stato rinviato a nuovo ruolo il ricorso proposto da Global Starnet in Corte di Cassazione sul conto giudiziale. Secondo la Corte dei Conti i concessionari sono agenti contabili e devono pertanto depositare all’Amministrazione un rendiconto delle attività di raccolta effettuate. È quanto si legge nell’ordinanza interlocutoria pubblicata dalla Corte di Cassazione. I giudici contabili avevano condannato la società al pagamento di sanzioni pecuniarie per “aver constatato l’infruttuosa consumazione del termine di 120 giorni per il deposito dei conti giudiziali, relativi agli esercizi 2004 e 2005 nonché i successivi. Il termine definitivo era decorso alla data del 19 maggio 2009”. Global Starnet aveva poi proposto ricorso: “Nel primo motivo viene dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per violazione del principio generale di legalità per essere stato ritenuto, nella sentenza impugnata, che la società ricorrente rivestisse la qualifica di agente contabile senza considerare che il prelievo unico erariale è un obbligo diretto e proprio del concessionario in quanto soggetto passivo d’imposta e non un versamento di denaro altrui, riscosso dal concessionario. Si aggiunga che la società ricorrente è tenuta al versamento anche del non riscosso non potendo, pertanto, qualificarsi agente di riscossione. In conclusione alla luce della normativa relativa agli agenti di riscossione deve escludersi che la società ricorrente abbia ricevuto in concessione il maneggio di denaro pubblico né il compito di esigere somme che abbiano tale natura. Nelle ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione è stato erroneamente ritenuto che le somme riscosse dalle società concessionarie siano pagate in nome e per conto dello Stato così confondendo questa categoria di giochi con quelli “centralizzati” come il lotto o gli altri a totalizzatore nazionale. L’obbligo della resa del
conto vige solo per questa ultima categoria di giochi ma non in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto caratterizzata dal fatto che il concessionario non percepisce alcun compenso dall’Amministrazione ma realizza un proprio utile d’impresa”. Considerare il concessionario come un agente contabile, inoltre, aggraverebbe “i compiti in un modo che non si riscontra in nessun altro paese europeo”. La Cassazione ritiene necessario un approfondimento “relativo: all’esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione ed alla qualificazione giuridica dell’agente contabile nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti; all’enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito; all’assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli “agenti contabili” tenuto conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell’Unione Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi. Al fine di svolgere la relazione richiesta, il Collegio dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo”. lp/AGIMEG