Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha respinto, in quanto “infondato”, il ricorso presentato da Kursaal Srl contro i Monopoli di Stato per l’annullamento della nota Aams con la quale l’amministrazione ha comunicato alla società ricorrente la reiezione della domanda di partecipazione ed il diniego dell’aggiudicazione della concessione n. 15254, nonché della nota con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto il differimento del distacco dal totalizzatore nazionale al 30 aprile 2015 e della nota con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente. La ricorrente è già titolare della concessione n. 4081, per la raccolta di scommesse sportive e della concessione n. 4333 per la raccolta di scommesse ippiche, ha partecipato alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza di giochi pubblici finalizzata all’aggiudicazione di 200 concessioni ed è risultata aggiudicataria provvisoria, collocandosi al n. 50 dell’elenco dei soggetti aggiudicatari, ma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la reiezione della sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva, con conseguente diniego di aggiudicazione della concessione, in ragione della violazione delle regole amministrative per la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di penali ed interessi dei flussi finanziari 2007/2011 per la concessione n. 4081, per la tardiva corresponsione delle quote di prelievo per la concessione n. 4333 e per il mancato riscontro alla richiesta di estensione della durata della fideiussione proposta in sede di gara”. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tar Lazio, che con l’ordinanza n. 1577 in data 11 aprile 2013 ha accolto la domanda cautelare; in esecuzione di tale ordinanza l’Agenzia ha proceduto non solo a rilasciare la concessione n. 15254, ma anche a sottoscrivere (in data 18 settembre 2013) lo schema di convenzione senza apporre alcuna condizione o riserva” . La ricorrente lamenta ora l’ “eccesso di potere per mancata valutazione comparativa degli interessi; violazione dei principi del diritto europeo in tema di libertà economiche, nonché dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa”, sottolineando come “la condotta tenuta dall’Agenzia dopo la pubblicazione della suddetta ordinanza n. 1577 del 2013 dimostrerebbe che la stessa «ha rivalutato medio tempore la posizione della società alla luce della complessiva condotta da essa tenuta e … ha apprezzato la sua piena affidabilità, considerando le ragioni poste a fondamento della determinazione di reiezione della domanda non più attuali». In altri termini gli atti medio tempore adottati dall’Agenzia dimostrerebbero «l’inequivoco riconoscimento della sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, dei requisiti di legge e della sua affidabilità, presupposti, questi, per l’instaurazione ed il mantenimento del rapporto concessorio». Il Collegio invece sottolinea come “con particolare riferimento alla condotta tenuta dall’Agenzia dopo la pubblicazione dell’ordinanza n. 1577 del 2013, che si è concretizzata nel rilascio della concessione n. 15254, nella sottoscrizione della convenzione di concessione e nell’esecuzione del collaudo delle apparecchiature del gioco telematico relative alla predetta concessione, si deve rammentare che l’ulteriore attività posta in essere dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare con la quale viene disposta l’ammissione con riserva dell’interessato ad una procedura selettiva non costituisce esercizio di un’autonoma potestà amministrativa, ma rappresenta soltanto la doverosa conformazione dell’operato dell’Amministrazione alle statuizioni del Giudice (che sono immediatamente esecutive), con la conseguenza che gli atti adottati in tale fase sono automaticamente caducati dall’eventuale successiva reiezione del ricorso, senza che sia necessaria un’autonoma impugnazione degli stessi; ciò in quanto l’adozione non spontanea dell’atto con cui l’Amministrazione dà esecuzione all’ordinanza cautelare ha carattere provvisorio, in attesa che il Giudice accerti nel merito se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo. Ne consegue che nessun rilievo assume in questa sede la circostanza, più volte invocata dalla ricorrente, che l’Agenzia al momento della sottoscrizione della convenzione di concessione non abbia provveduto ad apporre condizioni o riserve”. lp/AGIMEG