Gioco online, proroga delle concessioni: adeguamento delle garanzie entro il 31 dicembre 2022. Il documento ufficiale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato ai concessionari del gioco online una nota nella quale si richiede, per la prosecuzione dell’attività di raccolta, l’adeguamento delle garanzie entro la fine del 2022.

Le garanzie dovranno avere durata non inferiore al 31 dicembre 2023. Ecco il documento ufficiale.

“Come è noto il Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022, prevede la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni assegnate ai sensi dell’art. 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88 e all’art. 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022.

La prosecuzione delle attività concessorie oltre la citata scadenza comporta la necessità che entro il 31 dicembre 2022 sia adeguata la durata delle garanzie vigenti o sia presentata una nuova garanzia a copertura degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza, così come previsto dall’articolo 15 dell’atto di convenzione.

La garanzia deve avere durata non inferiore al 31 dicembre 2023, oltre all’ulteriore anno di escutibilità della stessa e importo pari a quello attuale, fermo restando l’obbligo convenzionale di adeguamento dell’importo della garanzia entro il termine del 31 marzo 2023, sulla base degli importi che saranno resi disponibili dall’Agenzia avendo a riferimento la raccolta e le giacenze relative all’anno 2022.

Nel rimarcare che la garanzia è elemento indefettibile per lo svolgimento dell’attività in concessione, si rammenta che, la stessa, può essere costituita in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.”

sb/AGIMEG