La Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul caso Mr Green, operatore maltese di gioco online, chiarendo che il giudice può tenere conto anche di condotte poco trasparenti del debitore risalenti a diversi anni prima e dell’esistenza di una legge che possa ostacolare l’esecuzione del credito, ai fini dell’adozione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.
La vicenda nata in Austria
La vicenda nasce in Austria, dove Mr Green era stata condannata alla fine del 2021 a rimborsare a un giocatore residente le perdite subite. Secondo i giudici austriaci, l’operatore non disponeva di una licenza nazionale, circostanza che aveva portato a considerare nullo il contratto di gioco.
La richiesta di sequestro dei conti in più Paesi UE
Non avendo ottenuto il rimborso, nel 2024 il giocatore ha chiesto alle autorità giudiziarie austriache un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari della società situati in Irlanda, Lussemburgo, Malta e Svezia.
Il richiedente ha sostenuto l’esistenza di un rischio concreto di sottrazione dei beni ai creditori, richiamando il fatto che, dopo altre condanne da parte di giudici austriaci, Mr Green avrebbe interrotto il rapporto commerciale con il proprio prestatore austriaco di servizi di pagamento. Il timore prospettato è che l’operatore possa adottare condotte analoghe in altri Paesi e trasferire i propri beni a Malta.
Nel mirino anche la normativa maltese

Nel procedimento è stata inoltre evidenziata l’esistenza, dal giugno 2023, di una legge maltese che vieterebbe l’esecuzione di decisioni straniere nei confronti di operatori di gioco titolari di licenza maltese.
Il tribunale civile di Vienna, chiamato a decidere sulla richiesta, ha quindi chiesto alla Corte UE come interpretare il regolamento europeo che disciplina l’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari.
La decisione della Corte di Giustizia UE
La Corte UE ha chiarito che il giudice chiamato a decidere sulla domanda di sequestro può effettuare una valutazione complessiva delle circostanze indicate dal creditore, verificando se esista il rischio concreto che il debitore possa compromettere o rendere più difficile l’esecuzione del credito.
Secondo la Corte, nella valutazione possono rientrare anche comportamenti del debitore avvenuti diversi anni prima della richiesta di sequestro, così come l’esistenza, nello Stato membro in cui ha sede il debitore, di normative potenzialmente idonee a ostacolare il recupero del credito. sm/AGIMEG

