“Secondo la direttiva sull’Iva, i servizi legati al gioco online forniti ai consumatori finali, sono tassabili nello Stato Membro dove risiede il consumatore, indipendetemente quindi da dove risiede il fornitore del servizio”. E’ questa la risposta dell’europarlamentare Bieńkowska, Commissario Ue, in risposta ad un’interrogazione presentata alla Commissione Europea da Christofer Fjellner (PPE) a fine 2015. Fjellner chiedeva se la tassazione del fatturato nel settore dei giochi in Austria fosse uno “strumento per ostacolare il libero stabilimento delle lotterie private sul mercato austriaco, mettendo in atto un sistema di doppia tassazione”. La Bieńkowska ha quindi risposto che “visto che i servizi offerti dai giochi online non fanno eccezione in merito all’Articolo 135 della Direttiva sull’Iva, lo Stato Membro ha diritto di applicare l’Iva su quei servizi che sono offerti ai consumatori residenti in tale Stato. Le restrizioni sulla fornitura di servizi sono riconosciute valide se rispettano l’interesse pubblico, quale ad esempio la protezione dei consumatori nel settore dei gioco online. Le misure restrittive imposte da uno Stato Membro devono essere applicate senza discriminazione e soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. La tassazione dell’Iva non costituisce una restrizione del diritto di libera circolazione dei servizi, fin quando si attiene ai principi di neutralità fiscale. In questo caso, la Commissione non ha sufficienti informazioni per stabilire se tale principio venga o meno violato. lp/AGIMEG