Home Attualità Gioco online, Albo PVR e nuove concessioni: ecco l’ORDINANZA INTEGRALE del Consiglio di Stato

Gioco online, Albo PVR e nuove concessioni: ecco l’ORDINANZA INTEGRALE del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha richiesto approfondimenti istruttori alle parti, in merito alla causa incentrata sulla determina direttoriale dell’ADM del 25 ottobre 2024. Di seguito, il testo integrale del provvedimento con cui l’organo giudicante ha disposto i chiarimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Il testo dell’ordinanza

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2025, proposto da Bgame S.p.A., Macao S.r.l., Pinter S.r.l., Plivio S.r.l., Scommettendo S.r.l., Sogno di Tolosa Ltd, Sportbet S.r.l. e Vincitu’ S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Ripamonti, Alvise Vergerio Di Cesana, Mariateresa Parrelli e Luca Porfiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4396/2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Marco Ripamonti, Alvise Vergerio di Cesana, Mariateresa Parrelli, Porfini Luca e Amedeo Elefante dell’Avvocatura Generale dello Stato;

1. Considerato che la sentenza appellata: i) ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio nella parte in cui si è contestata la decisione di dare immediata applicazione e operatività alle regole dettate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024, ritenendo che l’obbligo di iscrizione all’albo P.V.R. e le altre misure dovessero applicarsi solo a valle dei rapporti concessori che si sarebbero instaurati all’esito della procedura ad evidenza pubblica prevista dagli artt. 6, comma 3, e 23, comma 3 del D.Lgs. n. 41/2024; ii) la sentenza ha assorbito le altre censure ritenendole prive di interesse in quanto, una volta stabilito che le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024 e con esse la determinazione istitutiva dell’albo P.V.R. non potessero applicarsi alle concessioni in proroga tecnica, non vi fosse alcuna utilità a scrutinare le ulteriori censure.

2. Considerato che, apprezzando l’intera trama argomentativa della sentenza di primo grado, deve ritenersi che il T.A.R. abbia inteso ritenere inefficaci le misure di attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024 per tutti i soggetti coinvolti, stante l’affermato nesso tra la nuova normativa e il completamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione delle nuove concessioni.

3. Considerato che il riferimento all’assorbimento delle ulteriori censure possa intendersi, piuttosto e fatto salvo ogni successivo approfondimento, come declaratoria di improcedibilità delle stesse per carenza di interesse a delibare il merito di statuizioni inefficaci allo stato e destinate a divenire efficaci solo all’esito della procedura ad evidenza pubblica.

3.1. Considerato – in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dall’esatta portata della pronuncia di primo grado sopra indicata – che: i) rientra nei poteri del Giudice d’appello quello di integrare la motivazione della sentenza di primo grado nonché quello di rilevare ragioni processuali ostative ad una pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4); ii) in caso di eventuale reiezione dell’impugnazione articolata dall’Agenzia le censure articolate dalle parti private potrebbero risultare improcedibili per carenza di interesse in ragione di quanto emerge allo stato dal fascicolo processuale e, cioè, la possibile assenza di un’attuale lesività dei provvedimenti impugnati e di tale questione si dà avviso alle parti anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

5. Considerato che, nel corso dell’udienza di discussione dell’11.12.2025, le parti private hanno, invece, ribadito la sussistenza di un interesse all’esame di merito di tali censure per l’avvenuto espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

5.1. Rilevato, in primo luogo, che, tra gli atti depositati nel fascicolo, non risulta alcun provvedimento relativo alla definizione della procedura ad evidenza pubblica e, quindi, all’effettiva conclusione della stessa, essendosi le parti limitate a richiamare la sentenza n. 8647/2025 di questo Consiglio (relativa a tale procedura di gara), ma avendo le stesse omesso di produrre atti dai quali si ricavi, con certezza, la conclusione della procedura e l’assegnazione delle nuove concessioni.

5.2. Rilevato, altresì, che neppure l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prodotto atti relativi alla conclusione della procedura a cui il T.A.R. aveva condizionato l’efficacia delle nuove disposizioni, insistendo, per converso, nell’accoglimento della propria impugnazione che ha – come necessario presupposto logico e giuridico – la perdurante inefficacia delle misure, che è, tuttavia, presupposto che verrebbe meno ove la procedura si fosse, effettivamente, conclusa, con conseguente carenza di interesse all’esame nel merito di motivi fondati su una situazione fattuale modificatasi nel tempo.

5.2.2 Rilevato, in linea con quanto esposto nel precedente punto, che neppure risulta adottato un atto con il quale l’Agenzia abbia – in ragione del mutamento della situazione fattuale – rieditato il potere e adottato nuove previsioni in luogo delle disposizioni di cui all’art. 9 e 10 della disposizione direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 (recanti, rispettivamente “disposizioni transitorie e finali” e “entrata in vigore”), annullate dal T.A.R.

6. Ritenuto indispensabile al fine del decidere richiedere alle parti chiarimenti in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate e, quindi, fissare una nuova udienza di discussione del ricorso, onerando le parti di circoscrivere le memorie difensive all’illustrazione della sola situazione di fatto attualmente determinatasi e chiarendo in particolare: i) se la procedura ad evidenza pubblica sia stata, effettivamente, conclusa; ii) se, in ragione di tale circostanza, anche la disciplina relativa ai P.V.R. siano tornata ad essere pienamente efficace, depositando – ove adottati – appositi atti sul punto emessi dall’Agenzia delle Dogane; iii) se gli operatori parti del giudizio che siano stati in precedenza concessionari si siano aggiudicati una nuova concessione, se abbiano, in ipotesi, stipulato nuovi contratti con i PVR o se, invece, continuino ad operare in proroga o abbiano, invece, cessato la loro attività.

L’approfondimento indicato al punto iii) si impone in ragione dell’attuale sistema di giustizia amministrativa improntato ad una tutela soggettiva della parte e che, come tale, richiede la legittimazione ad agire di questa e la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnativa e alla decisione.

7. Ritenuto di invitare le parti ad omettere nelle memorie difensive che saranno depositate la mera riproposizione delle argomentazioni in diritto già compiutamente illustrate negli scritti difensivi versati in atti, fatto salvo, ovviamente, le argomentazioni che risulteranno indispensabili per la trattazione delle questioni indicate nella presente ordinanza, contenendo, in ogni caso, gli scritti difensivi a quanto realmente indispensabile e non in precedenza dedotto.

8. Ritenuto di onerare la Segreteria di inviare il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per l’assegnazione a nuova udienza pubblica e per l’eventuale fissazione congiunta delle altre controversie analoghe pendenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati: Giancarlo Montedoro, Presidente; Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; Lorenzo Cordì, Consigliere; Marco Poppi, Consigliere; Roberta Ravasio, Consigliere.

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sm/AGIMEG

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