Home Attualità Gioco legale, il M5S all’attacco in Piemonte: presentato progetto di legge con nuova stretta su slot e vlt, distanziometro e sanzioni più severe

Gioco legale, il M5S all’attacco in Piemonte: presentato progetto di legge con nuova stretta su slot e vlt, distanziometro e sanzioni più severe

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Il M5S ha presentato al Consiglio Regionale del Piemonte una proposta di legge che mira a rafforzare in modo significativo le misure regionali di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Il testo interviene sulla legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021, modificandone diversi articoli chiave: dalla collocazione degli apparecchi per il gioco lecito all’estensione dei luoghi sensibili, fino al regime sanzionatorio e ai tempi di adeguamento per esercenti e sale gioco. Primo firmatario del provvedimento è il consigliere regionale Pasquale Coluccio.

Le finalità della proposta

La proposta di legge si colloca nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e politiche sociali e ha come obiettivo dichiarato la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo (GAP). L’intervento normativo si propone di rafforzare il quadro regolatorio esistente, introducendo misure più stringenti a tutela delle categorie considerate maggiormente vulnerabili.

Luoghi sensibili: elenco ampliato e nuove restrizioni

Uno dei punti centrali del provvedimento riguarda la riscrittura dell’articolo 16 della legge regionale 19/2021, relativo alla collocazione di slot e vlt.

Il nuovo testo vieta l’installazione degli apparecchi in un elenco esteso di luoghi sensibili, che comprende, tra gli altri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compro oro, movicentri e stazioni ferroviarie.

Accanto al divieto di collocazione, la proposta introduce anche un nuovo obbligo in materia di visibilità dei locali: le vetrine degli esercizi in cui sono presenti apparecchi da gioco non dovranno essere oscurate con pellicole, tende o altri elementi idonei a limitarne la visibilità dall’esterno.

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Maggiore autonomia ai Comuni

Il testo rafforza anche il ruolo degli enti locali. Con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 17, viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di individuare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già previsti dalla normativa regionale. Tale facoltà dovrà tenere conto dell’impatto sul contesto urbano, della sicurezza, della viabilità, dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica.

Sanzioni più severe e applicazione estesa

La proposta interviene poi sull’articolo 23 della legge regionale, inasprendo il regime sanzionatorio. In caso di violazione delle disposizioni relative alla collocazione degli apparecchi e alla visibilità dei locali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 6.000 euro per ciascun apparecchio, oltre alla chiusura temporanea dell’esercizio da cinque a dieci giorni.

Viene inoltre chiarito che le disposizioni sanzionatorie si applicano anche alle attività disciplinate dall’articolo 16, superando alcune limitazioni presenti nella formulazione precedente della norma.

Tempi di adeguamento differenziati

Ampio spazio è dedicato alla disciplina transitoria. Gli esercenti che gestiscono apparecchi da gioco all’interno di esercizi pubblici e commerciali dovranno adeguarsi alle nuove regole entro diciotto mesi. Per i titolari di sale gioco e sale scommesse il termine è fissato a tre anni.

È prevista inoltre la possibilità per i Comuni di concedere una proroga fino a cinque anni nei casi in cui gli apparecchi siano collocati nell’unico esercizio di vendita di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande presente sul territorio comunale.

Per le situazioni di contrasto sopravvenute – ossia generate dopo l’entrata in vigore della legge – sono previsti termini di adeguamento più lunghi, fino a quattro o otto anni a seconda della tipologia di esercizio.

Urgenza e invarianza finanziaria

La proposta di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall’attuazione delle nuove disposizioni non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Il testo è infine dichiarato urgente e, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Il testo del progetto di legge

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19.

Primo firmatario: Coluccio Pasquale

Art. 1.(Finalità)

1.La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP) modificando la legge regionale n.19 del 15 luglio 2021.

Art. 2. (Modifica dell’ articolo 16 della legge regionale 19/2021)

L’ articolo 16 della legge regionale 19 del 2021 è sostituito dal seguente:

“L’Art 16 (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito).
1.Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’
a)istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b)centri di formazione per giovani e adulti;
c)luoghi di culto;
d)impianti sportivi;
e)ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f)strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g)istituti di credito e sportelli bancomat;
h)esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i)movicentro e stazioni ferroviarie.

2.Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

Art. 3. (Modifica dell’ articolo 17 della legge regionale 19/2021)

1. All’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2 bis. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Art. 4. (Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale 19/2021)

1. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 la parola

“esclusiva”

è soppressa.

2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui all’articolo 16.

Art. 5. (Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale 19/2021)

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente:

“1.L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 e 2 e all’articolo 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.“.

Art. 6. (Modifiche all’ articolo 26 della legge regionale 19/2021)

1. L’ art 26 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente:

“Art 26 (Norma finale).
1.Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall’ articolo 16 entro i diciotto mesi.
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse si adeguano a quanto previsto dall’articolo 16 entro i tre anni.
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.
4. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi alla disposizione di cui all’articolo 7, comma 4.“.

Art. 7. (Decorrenza dei termini)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 , come sostituito dall’ articolo 6 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. Gli esercenti di cui all’ articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2021, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.

3 I titolari di cui all’ articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2021 , in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.

Art. 8. (Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

sb/AGIMEG

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