Giochi, Vacciano (Misto): “Il Mef dovrebbe fare luce su nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti”

“Il Mef dovrebbe chiarire se intende inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2017 una nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti, invece di concentrarsi sulle ordinarie modalità di esazione del dovuto non versato, e se intende favorire un accordo da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni per la stesura definitiva del bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici. Illustrare poi quali poste siano state ricavate dalle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2015, in cui si prevedeva di ricevere dai totem e dagli altri giochi irregolari circa 540 milioni di euro”. Sono le richieste esposte dal senatore Giuseppe Vacciano (Misto) rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze. Ecco il testo integrale dell’interrogazione: “la mancata esazione di una parte del gettito fiscale previsto nella legge di stabilità per il 2015 tramite la sanatoria dei centri trasmissione dati (CTD), termini successivamente riaperti con il provvedimento di fine anno 2015. Il tema è quello del gioco d’azzardo, più precisamente la regolarizzazione fiscale dei CTD presenti su tutto il territorio italiano (la relazione tecnica della legge di stabilità per il 2015 ne definiva un numero di circa 7.000 contro i circa 4.000 provvisti di regolare autorizzazione), di fatto centri scommesse che operano in Italia comunque riconducibili a bookmaker comunitari, ai quali, a causa dei requisiti finanziari stringenti del cosiddetto bando Monti, fu resa particolarmente complicata la partecipazione alla gara del 2011 per il rilascio della regolare concessione. La confusione che imperversa sull’assegnazione di questa tipologia di concessioni è generata primariamente dalla mancanza di una chiara normativa nazionale di (negli anni si è assistito a una produzione normativa stratificata e poco uniforme) relativa al settore delle scommesse e dei giochi, e ciò, in secondo luogo, ha causato una incontrollata proliferazione di contenziosi giudiziari che spesso sono arrivati fino alla Corte di giustizia europea; per effetto del caos interpretativo, si configura un panorama frammentato anche rispetto ad un altro requisito concomitante a quello fiscale, fondamentale per il regolare esercizio dei CTD: il rilascio della licenza da parte della Polizia di Stato per quanto concerne la pubblica sicurezza e la tutela dei giocatori, a norma dell’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In assenza di questa autorizzazione il CTD non può essere collegato alla rete del sistema informatico che riceve, elabora e controlla il numero delle giocate (totalizzatore nazionale). Alcuni CTD, ad ogni modo, hanno sanato la propria posizione fiscale, mentre per altri la difficoltà riscontrata al momento della richiesta della licenza è stata facile pretesto per non regolarizzare le proprie pendenze. Ciò si è concretizzato, stante la sostanziale continuità dell’esercizio di offerta al pubblico, in un mancato versamento di tasse effettivamente dovute da parte dei centri, sia prima che successivamente alla sanatoria; considerato che: i CTD non sanati e che non hanno provveduto ad inoltrare l’istanza per la richiesta della licenza a norma dell’art. 88 citato esercitano, di fatto, una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali o, comunque, regolari ovvero regolarizzati: non versano imposte all’erario sulla raccolta, non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuare giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato; non hanno alcun onere, specie economico, conseguente all’attività di controllo e di sanzione tipica dell’amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato; non riconoscono ai giocatori alcun diritto risarcitorio; la sanatoria prevista dalle leggi di stabilità per il 2015 e per 2016 ha consentito ai centri scommesse non autorizzati la propria regolarizzazione a condizioni molto vantaggiose, sebbene solo uno su 3 abbia aderito alla possibilità di emersione dal nero fiscale, condizione che, purtroppo, ha permesso allo Stato di recuperare solo il 20 per cento delle previsioni di gettito stimate con molto ottimismo dal Governo. I 220 milioni di euro previsti, come riportato da diverse riviste specializzate, costituirebbero la cifra relativa al calcolo del perfezionamento della regolarizzazione fiscale, partendo da una cifra base di 10.000 euro seguita dal versamento dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016, come disposto dal comma 643 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), moltiplicata per un un totale di circa 7.000 CTD irregolari, considerando che nei successivi commi sono previste anche altre eventuali sanzioni e ulteriori stime di gettito (commi 646, 648 e 657); tornando ad osservare l’inefficacia e inadeguatezza delle ipotesi dei ricavi previsti sulla scorta della sanatoria in materia di CTD, sull’articolo on line citato si legge che “su settemila operatori, poco più di duemila hanno optato per la regolarizzazione: 2.156 hanno versato nelle casse dell’erario 44 milioni di euro, mentre per altri 36 sono ancora in corso le verifiche degli importi dovuti. E grandi novità non dovrebbero arrivare nemmeno dalla riapertura dei termini della sanatoria, decisa con l’ultima legge di stabilità [2016]: ad aprile, sulla base della documentazione fornita dai Monopoli alla commissione Antimafia, erano appena 327 le ulteriori domande di regolarizzazione giunte a ADM ex AAMS a Piazza Mastai”; per quanto concerne il mancato gettito valutato, invece, come verosimile dall’Esecutivo, questo scenario testimonia l’infruttuosità dell’espediente del condono fiscale come procedura per il recupero dei tributi non corrisposti da una determinata categoria di inadempienti, come sottolineato anche dal presidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, in occasione dell’invio ai due rami del Parlamento della relazione del 6 luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Nella relazione viene evidenziata “l’esigenza di una seria riflessione sulla compatibilità tra un’azione di reale contrasto al gioco illecito ed alle infiltrazioni mafiose ed il costante ricorso a forme di sanatoria che, in buona sostanza, finiscono con il realizzare un doppio sistema concessorio e abilitativo ai soli fini di una regolarizzazione della sola posizione fiscale/amministrativa di coloro che fino al momento dell’autodenuncia hanno esercitato illegalmente l’attività di raccolta delle scommesse lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco on line. Tali misure si sono rivelate dunque, in concreto, concretamente non in grado di far emergere l’effettiva portata della clandestinità” (Doc. XXIII, n. 18). Per completezza, si riporta anche una dichiarazione dell’on. Bindi del gennaio 2016 in merito ad un’operazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha permesso di smantellare un’importante rete illegale di gioco e scommesse on line: “Le indagini hanno rivelato le capacità imprenditoriali di un’organizzazi
one che teneva insieme clan della camorra e della ‘ndrangheta ed era in grado di controllare dall’estero il gioco illegale su buona parte del territorio nazionale e assicurare enormi profitti, come conferma anche il valore dei beni sequestrati. Il gioco d’azzardo online è ormai la nuova frontiera degli affari criminali, tanto più pericolosa perché, come dimostra anche questa ultima indagine, riesce facilmente a sovrapporsi al sistema legale. Occorre rafforzare la vigilanza su tutto questo settore”; considerato inoltre che: la notizia dell’emanazione di un nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta scommesse è una circostanza che viaggia, dunque, su un asse parallelo alla sanatoria prevista nelle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016: in un contesto di incertezza, pervaso dal caos interpretativo delle disposizioni in materia di emersione della fiscalità del settore, ad alcuni dei bookmaker comunitari non risulta chiaro che l’adesione alla sanatoria è solamente un modo per avviare le procedure di corresponsione del pregresso dovuto attraverso un’imposta unica forfettaria, ossia del solo aspetto fiscale. Infatti, al comma 643 dell’art. 1, lett. g), della legge di stabilità per il 2015 si legge: “con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari”, sebbene alla lettera h) viene specificato che “il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio”; anche nelle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl, presentate il 16 giugno 2016 relative alla causa C- 225/15, viene ribadita la medesima interpretazione: “Ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (…) il rilascio dell’autorizzazione di polizia è subordinato all’ottenimento di una concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (…). Tale autorizzazione di polizia abilita i suoi titolari a raccogliere le prenotazioni di scommesse in uno specifico ambito territoriale. Il mancato ottenimento della concessione osta pertanto all’ottenimento dell’autorizzazione di polizia. L’esercizio dell’attività di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia viene sanzionato penalmente (…) la necessità che la Corte non sia indotta a pronunciarsi su questioni che trovano innanzitutto la loro fonte nel tentativo di taluni operatori di sottrarsi a determinate sanzioni penali e non nell’intento di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all’organizzazione di giochi d’azzardo, inclusa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione e di un’autorizzazione di polizia. (…) le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Per quanto riguarda la normativa italiana sui giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo generale attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare restrizioni derivanti da tale normativa nazionale applicabile, purché dette restrizioni siano conformi al principio di proporzionalità e nei limiti in cui i mezzi utilizzati a tal fine siano esaminati in modo globale, coerente e sistematico”. Si ricorda che la motivazione che di norma comporta il diniego al rilascio dell’autorizzazione della Polizia di Stato a norma dell’art. 88 citato collegata alla necessità di verifica dei requisiti finanziari dell’operatore economico che, comunque, abbia già provveduto a sanare la propria posizione fiscale irregolare, considerando, alfine, che “spetta al giudice nazionale stabilire se l’ottenimento delle dichiarazioni bancarie richieste sia tale da comportare oneri finanziari particolari o reali difficoltà di tipo organizzativo per le imprese che intendano partecipare a una gara d’appalto al fine di ottenere una concessione per l’esercizio dell’attività nel settore dei giochi d’azzardo”, continua l’avvocato generale; considerato infine che:

la sanatoria era da considerarsi come una possibilità di conferire tasse dovute a vantaggio dello stesso inadempiente, quindi è opinione degli interroganti che il Governo, avendo sperimentato per 2 anni consecutivi l’insuccesso di questa via, non debba replicare nel disegno di legge di stabilità per il 2017 questa metodologia fallimentare per il recupero delle tasse non versate all’erario, affinché stime di gettito, che, semplicemente, si configurano come troppo ottimistiche e, quindi, non realistiche, non vengano considerate come risorse finanziarie affidabili per il realizzo di altre poste messe a bilancio. Orbene, è opinione degli interroganti che il pregresso tributario non sanato ma ancora dovuto, propedeutico alla partecipazione al prossimo bando di gara relativo alle concessioni sui giochi, debba essere esatto senza più alcuno sconto e con le doverose sanzioni e interessi, avendo avuto gli irregolari ben 2 anni per provvedere in maniera agevolata; come chiarito dall’avvocato generale della Corte di giustizia europea, “risulta che la concessione relativa all’organizzazione di scommesse, come quella oggetto del procedimento principale, non costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18. Non solo il “servizio” ivi previsto non è prestato per conto dell’amministrazione aggiudicatrice, ma, inoltre, gli operatori economici offerenti non sono remunerati tramite fondi pubblici. Peraltro, il concessionario sopporta integralmente il rischio connesso all’esercizio dell’attività di raccolta e trasmissione delle scommesse. Più in generale, va ricordato che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, i contratti di concessione di servizi non sono disciplinati da alcuna delle direttive di armonizzazione in materia di appalti pubblici. Tali contratti potrebbero, invece, rientrare nel campo d’applicazione della direttiva 2014/23/UE, entrata in vigore il 23 giugno 2014 e il cui termine di recepimento è stato fissato al 18 aprile 2016″. Si fa presente che la direttiva dirimente 2014/23/UE, segnalata dall’avvocato della Corte sia stata recepita con la legge n. 11 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016; gli interroganti si augurano che la Conferenza unificata tra Ministero dell’economia e delle finanze ed enti locali, prevista per il 3 agosto 2016, concertazione che si pone il fine di trovare una soluzione ai conflitti generati dalle competenze legislative non concorrenti dei diversi livelli territoriali di governo (le Regioni possiedono la prevalenza delle competenze legislative in ambito sanitario e quindi sul contrasto alla ludopatia), di modo che si possa ultimare la stesura del prossimo bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici. Si auspica, in sostanza, che vi sia volontà di evitare il ricorso alla proroga delle attuali concessioni, pratica bocciata nel caso del differimento della scadenza delle concessioni balneari (direttiva Bolkestein 2006/123/CE), convenendo, infine, sul deludente esito dell’istituto amministrativo della sanatoria; da ultimo, è da segnalare che il disegno di legge in materia di riordino dei giochi pubblici (AS 2000) giace in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), e si evidenzia quanto questo provvedimento sia indispensabile per dirimere l’incertezza normativa che caratterizza questo settore, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo intenda inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2017 una nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti, invece di perseguire le ordinarie, tuttavia, auspicate modalità di esazione del dovuto non versato, come avviene per la maggior parte dei contribuenti dello Stato italiano, considerate anche le dichiarazioni dell’on. Bindi in relazione alla lotta alle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito; quali poste siano derivate e incamerate ex art. 1, commi 646, 657 e 648, della legge n. 190 del 2014, in cui si prevedeva di incamerare dai “totem” (spesso presenti nei CTD) e altri giochi irregolari circa 540 milioni di euro, come si evince dalla relazione tecnica accompagnatoria a firma del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Baretta; se intenda, nell’ambito delle proprie attribuzioni, favorire un quanto più veloce accordo da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni per la stesura definitiva del bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, recependo le osservazioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl”. cdn/AGIMEG