Rese note le motivazioni della Sentenza assolutoria depositata il 18.11.2015 con cui il Tribunale di Grosseto ha assolto un titolare di Punto di Commercializzazione contrattualizzato con BBET (Billennium srl) con ampia formula perché il fatto non sussiste. Nel novembre 2010 al titolare della sala giochi internet point, contrattualizzata con BBet, veniva contestato l’art.4 della legge 401/89 in quanto aveva posto a disposizione della clientela tavoli multimediali fino a dieci postazioni ed apparecchi vari per la connessione telematica idonei a consentire ai clienti di giocare o scommettere sul sito del predetto concessionario. La contestazione non si riferiva a pagamenti di vincite o incasso di poste, ma alla semplice permanenza presso il locale di dette strumentazioni che, in pratica, consentivano la effettiva disputa dei gioco o delle scommesse presso l’esercizio.
“La normativa – si legge nelle motivazioni – del 2010 da ultimo richiamata non ha affatto introdotto il divieto di giocare presso sedi diverse da quella della concessionaria, purchè tra il concessionario ed il titolare dell’esercizio venga concluso apposito contratto, conforme alla normativa regolamentare sopra richiamata ed in virtù del quale il titolare dell’esercizio non operi come intermediario”
L’avv.Marco Ripamonti difensore del titolare della sala, commenta così la sentenza. “La Sentenza – spiega – è perfettamente condivisibile e contribuisce in modo fondamentale ad interpretare nella corretta chiave non soltanto la normativa specifica di materia di PDR/PDC ma anche la normativa successiva alla vicenda processuale tra cui il Decreto Balduzzi, che come afferma in sintesi il giudice non può spiegare effetti su una normativa specifica e particolare che se diversamente interpretata, aggiungo, perderebbe ogni senso logico, oltre che giuridico. Credo che tale linea, e ciò è ancor più rilevante, possa estendersi anche alla portata delle limitazioni di cui alla Legge di Stabilità 2016“.