La Terza Sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso di una sala Bingo contro l’ordinanza del Comune di Venezia che disciplina l’orario di esercizio di sale e l’accensione di apparecchi con vincita in denaro. Nella sentenza si spiega infatti che l’ordinanza “è viziata da difetto di proporzionalità in quanto l’atto impugnato: riduce drasticamente l’orario di esercizio della sala da gioco e scommesse ricorrente (che passa da 17 a 8 ore giornaliere, festivi inclusi, con una riduzione superiore al 50%); detta una regolamentazione uniforme dell’orario in cui è possibile espletare l’attività di gioco e scommessa, senza operare alcuna distinzione tra i pubblici esercizi che hanno ad oggetto esclusivo o principale le attività di gioco e scommessa (case da gioco) e gli esercizi commerciali in cui le suddette attività sono meramente accessorie (tabaccai, bar) rispetto ad altre attività aventi carattere principale”. Per questo motivo i giudici hanno sospeso “l’efficacia dell’ordinanza impugnata nella parte in cui limita dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 di tutti i giorni, festivi inclusi, l’orario di esercizio della sala da gioco e scommesse gestita dalla parte ricorrente” e fissato per il prossimo 26 gennaio l’udienza pubblica. dar/AGIMEG