Irregolarità nella tabella dei giochi proibiti non osta al rilascio di autorizzazioni commerciali. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento che dichiara irricevibile la SCIA e ordina la cessazione immediata dell’attività, per il ricorrente, di somministrazione alimenti e bevande. Nell’ottobre 2015 il ricorrente ha presentato una SCIA (Segnalazione inizio attività) per modifica della composizione societaria. Con l’atto impugnato la SCIA è stata dichiarata irricevibile ed è stata intimata la cessazione dell’attività. Il motivo addotto nel provvedimento è la “carenza del presupposto relativo ai requisiti morali del segnalante come dalle risultanze del casellario giudiziale richiesto da questa amministrazione”. L’infrazione riguardava “un’irregolarità accertata nella tabella dei giochi proibiti, esposta in altro bar gestito dalla Società ricorrente nel Comune di Sirmione; la contravvenzione irrogata non investe un’infrazione alle norme sui giochi ma una semplice inosservanza all’ordine dell’autorità di pubblica sicurezza (…). Puntualizza in questa sede il Collegio che il decreto penale di condanna non è esplicitamente contemplato all’art. 71 come fattispecie ostativa al rilascio (e al mantenimento) delle autorizzazioni commerciali”. lp/AGIMEG