Nuove precisazioni sulle istruzioni in materia di applicazione della sanzione in caso di superamento dei parametri numerico quantitativi ”nella parte in cui viene precisato che “essendo in presenza di una violazione che non può essere ricondotta ad una realtà “virtuale”, una qualsiasi documentazione che dimostri lo spostamento dell’AWP eccedente nello stesso giorno di rilevazione dell’eccedenza, sarà valutata come causa di esclusione della sussistenza della violazione, anche in capo a gestori ed esercenti”.
In seguito alle richieste di indicazioni per l’esatta individuazione dei documenti a cui attribuire valenza probatoria “costituiscono valida prova in favore del soggetto che l’ha presentata le fatture ed i documenti di trasporto, sottoscritti dal vettore.
In via ulteriore, si ritiene che la sussistenza della violazione di cui trattasi potrà escludersi anche nei casi in cui il presunto trasgressore trasmetta alla D.T. competente”. lp/AGIMEG
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